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Ordinanza — n. 11720/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding necessity defense and evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11720/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, arguing for necessity and lack of culpability. The Court rejected these arguments because the appeal's grounds were merely repetitive of the lower court's already evaluated censure and were too generic to confront the specific reasoning of the judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic arguments merely reproducing censure are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal state of necessity generic grounds Article 385 penal code repetitive censure evidence evaluation Italian criminal procedure scappatoie legali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
28480/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.);
Art. 360 c.p.p.
art. 385 cod. pen
28480/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.);
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACATUS SERGIU nato il 14/10/1996 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; 2'R.G. n. 28480/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza della scriminante dello stato di necessità, alla valutazione delle prove, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 11720 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:

RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2714/2026 BENEDETTO PATERNO RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28480/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACATUS SERGIU nato il 14/10/1996 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; 2'R.G. n. 28480/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.);

Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza della scriminante dello stato di necessità, alla valutazione delle prove, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M