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Ordinanza — n. 11718/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments are generic and merely reproduce lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11718/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Paglianiiti Domenico inadmissible. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime defined in Article 334 of the Penal Code, raising issues regarding liability, intent, and prescription. The Court rejected these grounds because they were generic and did not specifically confront the lower court's reasoning, merely asking for a different evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 334 cod. pen.; Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic arguments merely reproducing censure are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments Article 334 Penal Code prescription period Cassazione Suprema domanda di ricusazione esame delle censure formali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 334 cod. pen.
284614/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 334 cod.
art. 334 cod. pen
284614/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 334 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.6, n. 9557 del 06/02/2020, Puccio, Rv. 278666
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIANITI DOMENICO nato a SAN CALOGERO il 09/11/1957 avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 284614/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 334 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al dolo, alla estinzione del reato per prescrizione con riguardo alla individuazione del dies a quo del decorso del termine, Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano ( cfr., quanto al decorso del termine di prescrizione, Sez.6, n. 9557 del 06/02/2020, Puccio, Rv. 278666);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; REPUBBLICA ITALIANA 1 1 7 1 8 - t) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2710/2026 BENEDETTO PATERNO RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28461/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguenteORDINANZA sul ricorso proposto da:

PAGLIANITI DOMENICO nato a SAN CALOGERO il 09/11/1957 avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 284614/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 334 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al dolo, alla estinzione del reato per prescrizione con riguardo alla individuazione del dies a quo del decorso del termine, Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano ( cfr., quanto al decorso del termine di prescrizione, Sez.6, n. 9557 del 06/02/2020, Puccio, Rv. 278666);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M