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Ordinanza — n. 11717/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding sentencing under Art. 73 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11717/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Francesco Berlingieri inadmissible without examining the merits of the sentencing arguments. The appellant challenged the lower court's application of Article 73 of the 1990 Decree-Law regarding recidivism and penalty calculation, arguing for a different factual reconstruction. The court rejected these claims because they merely repeated criticisms already addressed by the appellate judges and lacked specific engagement with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Appeals that are merely reproductive of previously evaluated criticisms and objectively generic regarding the lower court's motivation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments recidivism sentencing DPR 309 1990 repetitive censure Italian criminal law Cassazione ordinanza imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
28434/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI FRANCESCO nato a CATANZARO il 01/10/1994 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28434/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla mancata esclusione della recidiva, al giudizio di bilanciamento, alla dosimetria della pena Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1 7 1 7 - REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2705/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28434/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

BERLINGIERI FRANCESCO nato a CATANZARO il 01/10/1994 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28434/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla mancata esclusione della recidiva, al giudizio di bilanciamento, alla dosimetria della pena Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M