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Ordinanza — n. 11716/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court's already evaluated censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11716/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Rocco Pilato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding crimes under Articles 334-367 of the Penal Code, arguing for reduced responsibility and sentencing adjustments. The Court rejected these claims because they merely repeated the lower court's reasoning without providing specific arguments to confront the existing factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.; Art. 370 c.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive censure without new arguments renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Generic Arguments Repetitive Censure Art. 367 Penal Code Second Instance Review Court Costs Fine sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 334 c.p.
Art. 367 c.p.
Art. 370 c.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATO ROCCO nato a MONASTERACE il 01/04/1954 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28419/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 334 - 367 c.p.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; t REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:

RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2704/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28419/2025 DEBORA TRI PICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATO ROCCO nato a MONASTERACE il 01/04/1954 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28419/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 334 - 367 c.p.);

Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MP.Q.M