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Ordinanza — n. 11715/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding statutory aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11715/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeals by Buonamassa and Brucoli inadmissible. The appellants argued for a different assessment of an aggravating circumstance under Article 80 of the Drug Trafficking Law. The court rejected this because the arguments merely repeated lower court findings and were too generic to engage with the specific reasoning of the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; Appeals are inadmissible if they are merely reproductive of lower court censure, aimed at soliciting a different evaluation of evidence, or objectively generic regarding the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments drug trafficking law aggravating circumstances repetitive censure Corte di Cassazione procedural dismissal reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
28410/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo alla ritenuta aggravante prevista dall'art.
Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
309 del 1990); Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo alla ritenuta aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990;
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUONAMASSA DONATO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 25/01/1977 BRUCOLI CAMILLA nato a MATERA il 18/12/1976 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;? R.G. n. 28410/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo alla ritenuta aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990;

Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, sostanzialmente una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; i 1 7 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:

RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2702/2026 BENEDETTO PATERNO RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28410/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUONAMASSA DONATO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 25/01/1977 BRUCOLI CAMILLA nato a MATERA il 18/12/1976 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;? R.G. n. 28410/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);

Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo alla ritenuta aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, sostanzialmente una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MP.Q.M