Italian Supreme Court dismisses appeal as generic, citing lack of specific factual arguments under Art. 129 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a conviction for a crime under Art. 73 of the 1990 Code, arguing for acquittal under Art. 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeal was entirely generic and failed to deduce any specific facts or legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 360 c.p.c.; An appeal to the Supreme Court must be specific and grounded in facts; generic appeals lacking concrete deductions are inadmissible.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KADIRI SALAH nato il 10/02/1986 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28377/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delit ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 714-26 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2701/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28377/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
EL KADIRI SALAH nato il 10/02/1986 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28377/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delit ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.MP.Q.M