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Ordinanza — n. 11714/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic, citing lack of specific factual arguments under Art. 129 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11714/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a conviction for a crime under Art. 73 of the 1990 Code, arguing for acquittal under Art. 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeal was entirely generic and failed to deduce any specific facts or legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 360 c.p.c.; An appeal to the Supreme Court must be specific and grounded in facts; generic appeals lacking concrete deductions are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Art. 129 c.p.p. lack of facts procedural costs abbandono del procedimento per truffa condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
28377/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art.
Art. 129 c.p.p.
309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè;
art. 129 c.p
309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè;
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KADIRI SALAH nato il 10/02/1986 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28377/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delit ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 714-26 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2701/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28377/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

EL KADIRI SALAH nato il 10/02/1986 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28377/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delit ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MP.Q.M