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Ordinanza — n. 11712/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as merely repetitive of lower court's implicit reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11712/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances in their maximum extent. The Court rejected this claim, ruling that the appeal merely repeated criticisms already adequately evaluated by the trial judges regarding the crime's gravity and the appellant's personality.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible if it merely reproduces censure already implicitly or explicitly evaluated by the court of first instance regarding the gravity of the fact and the personality of the accused.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances inadmissible appeal repetitive argumentation criminal appeal procedure Supreme Court review court costs and fine personality of the accused motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 c.p.
28331/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 c.p.);
Art. 600 c.p.p.
art. 385 c.p
28331/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 c.p.);
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARACETTI DONATELLA nato a UDINE il 11/07/1964 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28331/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 c.p.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; Ritenuto il motivo inammissibile perché, al di là della instabilità formale della motivazione della sentenza impugnata, è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, seppur implicitamente dalla Corte, che ha fatto riferimento alla gravita del fatto e alla personalità della ricorrente;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2699/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28331/2025 DEBORA TRI PICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARACETTI DONATELLA nato a UDINE il 11/07/1964 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28331/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 c.p.);

Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; Ritenuto il motivo inammissibile perché, al di là della instabilità formale della motivazione della sentenza impugnata, è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, seppur implicitamente dalla Corte, che ha fatto riferimento alla gravita del fatto e alla personalità della ricorrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MP.Q.M