Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11711/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding drug trafficking conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11711/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Vincent Mokey's appeal against his drug trafficking conviction inadmissible. The appellant argued regarding responsibility attribution, evidence evaluation, and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of lower court assessments. Consequently, the appeal was rejected for being objectively generic and failing to provide specific grounds for re-evaluating the facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court findings to be admissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction inadmissible appeal generic arguments repetitive censure Italian criminal law evidence evaluation mitigating circumstances imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
28328/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOKEY VINCENT nato il 06/08/1986 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28328/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, all'attribuibilità della sostanza stupefacente al ricorrente, alla valutazione delle prove, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano 8cfr., anche sentenza di primo grado); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2698/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28328/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOKEY VINCENT nato il 06/08/1986 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28328/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);

Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, all'attribuibilità della sostanza stupefacente al ricorrente, alla valutazione delle prove, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano 8cfr., anche sentenza di primo grado);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M