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Ordinanza — n. 11710/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as ground merely repeats lower court's already evaluated censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11710/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Matteo Oblach's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the continuity between his current crime and a prior proceeding. The court rejected this claim because the argument was merely a reproduction of censure already adequately evaluated by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal ground that merely reproduces censure already adequately evaluated by the lower court is inadmissible as it lacks independent merit.

Parole chiave

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continuity of crime inadmissible appeal repetition of censure DPR 309/1990 Cassa delle ammende procedural inadmissibility Supreme Court imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
28327/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del procedimento e quello di cui ad altro procedimento;
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBLACH MATTEO nato a TRIESTE il 21/12/2000 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28327/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del procedimento e quello di cui ad altro procedimento;

Ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2697/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28327/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

OBLACH MATTEO nato a TRIESTE il 21/12/2000 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28327/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del procedimento e quello di cui ad altro procedimento; Ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M