Italian Supreme Court dismisses appeal as ground merely repeats lower court's already evaluated censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Matteo Oblach's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the continuity between his current crime and a prior proceeding. The court rejected this claim because the argument was merely a reproduction of censure already adequately evaluated by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal ground that merely reproduces censure already adequately evaluated by the lower court is inadmissible as it lacks independent merit.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBLACH MATTEO nato a TRIESTE il 21/12/2000 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28327/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del procedimento e quello di cui ad altro procedimento;
Ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2697/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28327/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
OBLACH MATTEO nato a TRIESTE il 21/12/2000 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28327/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del procedimento e quello di cui ad altro procedimento; Ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M