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Ordinanza — n. 11709/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals as inadmissible due to generic grounds and repetition of lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11709/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeals filed by Elalami Mohamed and Hassan Naoum inadmissible. The appellants challenged the second-instance judgment regarding the ritual of testimony taking, the use of summary information records, and photographic identifications. The court rejected these arguments because they merely reproduced censure already adequately evaluated by the trial judges and were objectively generic, failing to confront the specific reasoning of the appealed decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive grounds render them inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals generic grounds repetition of censure ritual of testimony photographic identification summary information records costs of appeal imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
28300/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza di primo grado
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ELALAMI MOHAMED nato il 08/08/1996 HASSAN NAOUM nato il 01/05/1990 avverso la sentenza dei 10/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28300/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi alla ritualità dell'assunzione delle testimonianze quanto alla individuazione degli imputati, alla utilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni in ordine alle contestazioni dibattimentali e ai conseguenti riconoscimenti fotografici eseguiti in giudizio, al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., anche sentenza di primo grado); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

REPUBBLICA ITALIANA' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2696/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28300/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ELALAMI MOHAMED nato il 08/08/1996 HASSAN NAOUM nato il 01/05/1990 avverso la sentenza dei 10/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28300/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);

Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi alla ritualità dell'assunzione delle testimonianze quanto alla individuazione degli imputati, alla utilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni in ordine alle contestazioni dibattimentali e ai conseguenti riconoscimenti fotografici eseguiti in giudizio, al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., anche sentenza di primo grado);

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M