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Ordinanza — n. 11708/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for non-allowed acquittal request under specific procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11708/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeals filed by two defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendants sought an acquittal based on Article 129 of the Code of Criminal Procedure, arguing for a specific procedural outcome. The court rejected this request because the law does not permit such an appeal under the circumstances presented.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals for acquittal based on specific procedural grounds are inadmissible when the statute explicitly restricts such remedies.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Acquittal Request Code of Criminal Procedure Procedural Bar Supreme Court Decision Court Costs commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2 bis c.p.p.
Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis .
Art. 129 c.p.p.
309 del 1990); Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge ai sensi dell'art.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
(condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo al mancato proscioglimento ex art.
Artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
28290/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (condanna per il reato previsto dall'art.
art. 129 c.p
309 del 1990); Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DAASSI MOHAMED nato il 24/06/2006 BEN ABDALLH NIDHAL nato il 14/07/2001 avverso la sentenza del 14/05/2025 del GIP TRIBUNALE di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28290/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis . cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; REPUBBLICA ITALIANA 708 - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2695/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28290/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DAASSI MOHAMED nato il 24/06/2006 BEN ABDALLH NIDHAL nato il 14/07/2001 avverso la sentenza del 14/05/2025 del GIP TRIBUNALE di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28290/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);

Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis . cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M