Ordinanza — n. 11705/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: MOTALIB HICHAM (CUI: 025ETEA) nato il 01/04/1983 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28268/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile, perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11705/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 28268/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile, perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOTALIB HICHAM (CUI: 025ETEA) nato il 01/04/1983 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28268/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile, perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; REPUBBLICA ITALIANA - 7 O - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2692/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28268/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOTALIB HICHAM (CUI: 025ETEA) nato il 01/04/1983 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28268/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile, perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.MP.Q.M