Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and repetitive of lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by D'Andrea Rudy Gabriele inadmissible regarding a conviction under Article 73 of the 1990 Drug Trafficking Decree. The appellant argued that the lower court failed to recognize a specific legal fact pattern, but the Court found the argument merely repetitive of already evaluated criticisms and objectively generic. Consequently, the Court rejected the appeal without substantive review, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal is inadmissible if it merely reproduces criticisms already adequately assessed by the trial judges and is objectively generic regarding the lower court's reasoning.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDREA RUDY GABRIELE nato a MESSINA il 23/09/2003 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; ce7R.G. n. 28264/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Ritenuto il motivo inammissibile, perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1703 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2690/2026 BENEDETTO PATERNO RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28264/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDREA RUDY GABRIELE nato a MESSINA il 23/09/2003 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; ce7R.G. n. 28264/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Ritenuto il motivo inammissibile, perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.MP.Q.M