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Ordinanza — n. 11701/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic grounds lacking specific factual comparison to lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11701/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Wadie Mannai inadmissible due to its failure to provide specific grounds. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances for a drug-related offense. The court rejected the appeal because the arguments were too general and did not objectively confront the detailed reasoning of the Florence Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal regarding the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible if the grounds are entirely generic and fail to objectively confront the specific reasoning of the lower court's decision.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal drug trafficking offense lack of specific grounds Italian criminal procedure motivi di cassazione cosa generica designazione generica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
28246/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNAI WADIE (CUI: 0657160) nato il 22/03/1992 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28246/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 11701 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2687/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28246/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNAI WADIE (CUI: 0657160) nato il 22/03/1992 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28246/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);

Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M