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Ordinanza — n. 11700/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for recidiva due to generic and unsubstantiated arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11700/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mannai Fadel inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for recidiva and sentencing, but the court found the arguments entirely generic and lacking any specific factual deduction. Consequently, the lower court's judgment upholding the conviction was maintained without further review.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be substantiated with specific facts; generic arguments without factual deduction render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva inammissibilita argomenti generici condanna Corte di Cassazione remissione della pena recidiva nell'infrazione pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 c.p.
28240/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 c.p.);
Art. 600 c.p.p.
art. 385 c.p
28240/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 c.p.);
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNAI FADEL nato il 05/01/1973 avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28240/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla recidiva e al trattamento sanzionatorio; Ritenuti i motivi inammissibili perché del tutto generici, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1 7 0 0 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:

RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2686/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28240/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNAI FADEL nato il 05/01/1973 avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28240/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 c.p.);

Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla recidiva e al trattamento sanzionatorio; Ritenuti i motivi inammissibili perché del tutto generici, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M