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Ordinanza — n. 11699/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11699/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11699/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLIBERTO ANTONIO nato a BRINDISI il 20/10/1994 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;i R.G. n. 28233/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla recidiva, alle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio; Ritenuti i motivi inammissibili perché del tuto generici, non essendo stato dedotto alcunchè;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11699/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 28233/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla recidiva, alle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio; Ritenuti i motivi inammissibili perché del tuto generici, non essendo stato dedotto alcunchè;

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie sanzione disciplinare dell'avvocato controllo della commisurazione della pena sanzione amministrativa sanzione internazionale risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLIBERTO ANTONIO nato a BRINDISI il 20/10/1994 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;i R.G. n. 28233/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla recidiva, alle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio; Ritenuti i motivi inammissibili perché del tuto generici, non essendo stato dedotto alcunchè;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; LA 9 - 2 6 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2685/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28233/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

SOLIBERTO ANTONIO nato a BRINDISI il 20/10/1994 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;i R.G. n. 28233/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla recidiva, alle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio; Ritenuti i motivi inammissibili perché del tuto generici, non essendo stato dedotto alcunchè;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M