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Ordinanza — n. 11698/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are generic and merely reiterate lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11698/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Melucci Mirko inadmissible regarding a drug trafficking conviction. The appellant argued against the objective elements of the crime and requested generic mitigating circumstances, but the Court found these arguments merely repetitive of the lower court's already evaluated findings. Consequently, the appeal was rejected because the grounds were objectively generic and failed to confront the specific reasoning of the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Appeals must provide specific grounds confronting the lower court's reasoning; generic arguments merely rephrasing existing censure are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds drug trafficking repetitive censure Italian criminal law imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
28230/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), la memoria;
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, all'elemento oggettivo del reato, alla efficacia drogante della sostanza stupefacente, alla sua destinazione illecita, al dolo, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di quella di cui all'art. 62, n.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELUCCI MIRKO nato a LECCE il 24/07/1993 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;I R.G. n. 28230/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, all'elemento oggettivo del reato, alla efficacia drogante della sostanza stupefacente, alla sua destinazione illecita, al dolo, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di quella di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1 6 9 - i REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:

RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2684/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28230/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELUCCI MIRKO nato a LECCE il 24/07/1993 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;I R.G. n. 28230/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), la memoria;

Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, all'elemento oggettivo del reato, alla efficacia drogante della sostanza stupefacente, alla sua destinazione illecita, al dolo, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di quella di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M