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Ordinanza — n. 11696/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals against drug trafficking conviction as arguments lack legal basis under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11696/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeals filed by three defendants against a Monza court conviction for drug trafficking inadmissible. The appellants argued for a lighter sentence and challenged the specific legal qualification of their actions under the 1990 drug law. The court rejected these claims because the specific grounds raised were not permitted by the Criminal Procedure Code, resulting in the dismissal of the appeals and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis c.p.p.; Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990: Appeals against criminal judgments must strictly adhere to statutory grounds; arguments lacking explicit legal authorization are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure code drug trafficking conviction inadmissible appeals statutory grounds limitation Cassazione Supreme Court procedural admissibility court costs award commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis c.p.p.
Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis .
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
(condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi alla determinazione della pena, alla corretta qualificazione dei fatti, e al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art.
Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
(condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
Artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
28222/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (condanna per il reato previsto dall'art.
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL ARABI JAWAD (CUI 06GLB71) nato il 22/03/1997 EL BADAOUI AZIZ (CUI 060EJZV) nato il 01/03/1993 CHAJI HAMZA (CUI 0640KC1) nato il 20/08/1992 avverso la sentenza del 09/07/2025 del TRIBUNALE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28222/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi alla determinazione della pena, alla corretta qualificazione dei fatti, e al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990;

Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis . cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1169 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2682/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28222/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

EL ARABI JAWAD (CUI 06GLB71) nato il 22/03/1997 EL BADAOUI AZIZ (CUI 060EJZV) nato il 01/03/1993 CHAJI HAMZA (CUI 0640KC1) nato il 20/08/1992 avverso la sentenza del 09/07/2025 del TRIBUNALE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28222/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi alla determinazione della pena, alla corretta qualificazione dei fatti, e al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990;

Ritenuti i motivi inammissibili perché non consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis . cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M