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Ordinanza — n. 11695/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic, rejecting non-punishment claim under Art. 131 bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11695/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Sacco Paolo inadmissible due to objectively generic grounds. The appellant challenged a lower court's conviction for theft under Article 385 of the Penal Code, arguing for non-punishment under Article 131 bis and requesting a penalty substitution. The court rejected these arguments because they lacked specific factual support, rendering them legally insufficient for review.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.; Appeals must be specific and grounded in concrete facts; generic arguments fail to meet admissibility requirements.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Generic Appeal Grounds Non-Punishment Defense Article 131 bis Penal Code Objective Generosity Inadmissible Appeal Cassa delle Ammende remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
28208 /2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.
Art. 131 bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 385 cod. pen
28208 /2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCO PAOLO nato a FASANO il 23/05/1978 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28208 /2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen e alla mancata sostituzione della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché obiettivamente generici;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 6 9 5 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2681/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28208/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCO PAOLO nato a FASANO il 23/05/1978 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28208 /2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.);

Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen e alla mancata sostituzione della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché obiettivamente generici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M