Italian Supreme Court dismisses appeal as generic, rejecting non-punishment claim under Art. 131 bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Sacco Paolo inadmissible due to objectively generic grounds. The appellant challenged a lower court's conviction for theft under Article 385 of the Penal Code, arguing for non-punishment under Article 131 bis and requesting a penalty substitution. The court rejected these arguments because they lacked specific factual support, rendering them legally insufficient for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.; Appeals must be specific and grounded in concrete facts; generic arguments fail to meet admissibility requirements.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCO PAOLO nato a FASANO il 23/05/1978 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28208 /2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen e alla mancata sostituzione della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché obiettivamente generici;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 6 9 5 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2681/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 28208/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCO PAOLO nato a FASANO il 23/05/1978 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 28208 /2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen e alla mancata sostituzione della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché obiettivamente generici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M