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Ordinanza — n. 11692/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding sentencing under Art. 73 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11692/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeals by Gega Joni and Vitani Michele inadmissible regarding the sentencing under Article 73 of the Drug Trafficking Law. The court found the arguments merely repetitive of previously evaluated criticisms and objectively generic, failing to engage with the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Appeals must be specific and confront the lower court's reasoning; generic or repetitive arguments are inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing inadmissible appeal generic argument repetitive criticism procedural costs Corte di Cassazione DPR 309/1990 commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
27507/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GEGA JONI (CUI 06BLW41) nato il 18/04/1988 VITRANI MICHELE (CUI 011920F) nato a MILANO il 07/02/1966 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 27507/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo alla determinazione della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiaratò inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 9 REPUBBLICA ITALIANA r" I 1 692 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L( SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: RICCARDO AMOROSO - Presidente - Ord. n. sez. 2675/2026 BENEDETTO PATERNO' RADDUSA CC - 20/02/2026 PIETRO SILVESTRI - Relatore - R.G.N. 27507/2025 DEBORA TRIPICCIONE FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

GEGA JONI (CUI 06BLW41) nato il 18/04/1988 VITRANI MICHELE (CUI 011920F) nato a MILANO il 07/02/1966 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 27507/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo alla determinazione della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiaratò inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M