Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to address prior appellate rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Belhassar Rachid inadmissible due to a lack of specific grounds and failure to address prior appellate rulings. The appellant argued for a change in sentencing based on a new legal provision, but the defense's arguments were deemed merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. The court ruled that the lower court correctly noted the inapplicability of the requested mitigating circumstance, thereby dismissing the request without substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 648, second comma, cod. pen.: An appeal must contain specific grounds addressing the lower court's reasoning; generic repetitions of arguments already examined and rejected at the appellate level render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Belhassar Rachid nato in MAROCCO il 04/07/1975 avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nellinteresse di Rachid Belhassar; considerato che lunico motivo di ricorso, con cui si deduce illogicità della sentenza posta a base dellaffermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti, atteso che la doglianza prospettata dalla difesa nel ricorso è del tutto priva di specificità, essendo meramente reiterativa di rilievi già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, con cui è in realtà omesso un effettivo confronto (si veda pag. 3, ove i giudici di appello hanno correttamente evidenziato che, nel caso di specie, non essendo né originariamente contestata né comunque applicabile lattenuante della particolare tenuità del fatto, la posizione dellimputato non risulta in alcun modo interessata dalla modifica normativa intervenuta sull art. 648, secondo comma, cod. pen. invocata dalla difesa) ( Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01 , Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01 , Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01 , Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11685/2026 Roma , lì, 26/03/2026 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da MARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4595/2026 GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026 GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39664/2025 MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore - DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Belhassar Rachid nato in MAROCCO il 04/07/1975 avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nellinteresse di Rachid Belhassar; considerato che lunico motivo di ricorso, con cui si deduce illogicità della sentenza posta a base dellaffermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti, atteso che la doglianza prospettata dalla difesa nel ricorso è del tutto priva di specificità, essendo meramente reiterativa di rilievi già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, con cui è in realtà omesso un effettivo confronto (si veda pag. 3, ove i giudici di appello hanno correttamente evidenziato che, nel caso di specie, non essendo né originariamente contestata né comunque applicabile lattenuante della particolare tenuità del fatto, la posizione dellimputato non risulta in alcun modo interessata dalla modifica normativa intervenuta sull art. 648, secondo comma, cod. pen. invocata dalla difesa) ( Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01 , Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01 , Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01 , Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO