Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Huang Qibao's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the arguments as they were merely repetitive of the lower court's decision without introducing new legal issues or factual comparisons. Consequently, the appellate court's reasoning regarding the gravity of the defendant's conduct and the inapplicability of specific criminal provisions was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must present new grounds distinct from those raised at the appellate level; repetitive arguments fail to meet admissibility requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Huang Qibao nato in Cina il 18/01/1974 avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nellinteresse di Huang Qibao; considerato che il primo e secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità non sono consentiti, in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede ( Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01 , Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01 , Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01 , Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 ), tenuto conto della logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 2 e seg. con richiamo esplicito alle caratteristiche della azione, alla gravità della condotta posta in essere ed alla conseguente ed evidente offensività della stessa); rilevato che il terzo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 3), che ha chiaramente enucleato la ricorrenza di una serie elementi significativi quanto alla gravità della condotta posta in essere, con conseguente impossibilità di ritenere ricorrenti i presupposti per la applicazione del disposto di cui all' art. 131-bis cod. pen. , con argomentazioni che essendo incentratu sulla assenza di tenuità della condotta, anche attesa l'attività commerciale svolta dal ricorrente, la quantità notevole di beni in dotazione in violazione delle disposizioni di legge evocate ha anche evidentemente escluso, per una evidente relazione di incmpatibilità logica e giuridica, la possibilità di considerare applicabile anche il comma quarto dell'art. 648 cod. pen. sicchè la motivazione non si può ritenere sul punto omessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11683/2026 Roma , lì, 26/03/2026 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da MARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4593/2026 GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026 GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39653/2025 MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore - DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Huang Qibao nato in Cina il 18/01/1974 avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nellinteresse di Huang Qibao; considerato che il primo e secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità non sono consentiti, in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede ( Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01 , Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01 , Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01 , Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 ), tenuto conto della logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 2 e seg. con richiamo esplicito alle caratteristiche della azione, alla gravità della condotta posta in essere ed alla conseguente ed evidente offensività della stessa); rilevato che il terzo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 3), che ha chiaramente enucleato la ricorrenza di una serie elementi significativi quanto alla gravità della condotta posta in essere, con conseguente impossibilità di ritenere ricorrenti i presupposti per la applicazione del disposto di cui all' art. 131-bis cod. pen. , con argomentazioni che essendo incentratu sulla assenza di tenuità della condotta, anche attesa l'attività commerciale svolta dal ricorrente, la quantità notevole di beni in dotazione in violazione delle disposizioni di legge evocate ha anche evidentemente escluso, per una evidente relazione di incmpatibilità logica e giuridica, la possibilità di considerare applicabile anche il comma quarto dell'art. 648 cod. pen. sicchè la motivazione non si può ritenere sul punto omessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO