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Ordinanza — n. 11682/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11682/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11682/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Sibione Carmelo nato a GELA il 02/03/1980 avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur. Letto il ricorso presentato nell’interesse di Carmelo Sibione; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato in termini di tentata rapina, risulta manifestamente infondato, in quanto, a fronte dell’accertato comportamento dell’odierno ricorrente, consistito nell’impossessarsi della borsa della madre esercitando violenza e minaccia nei suoi confronti, i giudici di merito hanno correttamente affermato l’avvenuta consumazione del delitto di cui all’ art. 628, primo comma, cod. pen. , sicché l’argomentazione si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in questa sede ( Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01 , Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01 , Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01 , Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11682/2026 — snpen · Corte di Cassazione: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11682/2026 Roma , lì, 26/03/2026 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da MARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4592/2026 GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026 GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39652/2025 MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore - DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Sibione Carmelo nato a GELA il 02/03/1980 avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.

Parole chiave

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patrocinio non autorizzato ritiro dell'autorizzazione autorizzazione provvisoria all'esercizio professionale inosservanza di prescrizioni di servizio esenzione dall'autorizzazione d'intesa autorizzazione di praticare a carico dell'assicurazione malattia
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Sibione Carmelo nato a GELA il 02/03/1980 avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Carmelo Sibione; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato in termini di tentata rapina, risulta manifestamente infondato, in quanto, a fronte dell’accertato comportamento dell’odierno ricorrente, consistito nell’impossessarsi della borsa della madre esercitando violenza e minaccia nei suoi confronti, i giudici di merito hanno correttamente affermato l’avvenuta consumazione del delitto di cui all’ art. 628, primo comma, cod. pen. , sicché l’argomentazione si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in questa sede ( Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01 , Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01 , Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01 , Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11682/2026 Roma , lì, 26/03/2026 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da MARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4592/2026 GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026 GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39652/2025 MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore - DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Sibione Carmelo nato a GELA il 02/03/1980 avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Carmelo Sibione; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato in termini di tentata rapina, risulta manifestamente infondato, in quanto, a fronte dell’accertato comportamento dell’odierno ricorrente, consistito nell’impossessarsi della borsa della madre esercitando violenza e minaccia nei suoi confronti, i giudici di merito hanno correttamente affermato l’avvenuta consumazione del delitto di cui all’ art. 628, primo comma, cod. pen. , sicché l’argomentazione si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in questa sede ( Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01 , Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01 , Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01 , Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO