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Ordinanza — n. 11680/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11680/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11680/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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sse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova indiziaria, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, omettendo un effettivo confronto con la motivazione posta a base della sentenza impugnata, propone una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito, avulsi dal sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 , dep. 2021, F., Rv. 280601;

Regesto Legislator

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ART. 52 D.LGS. 196/03; Ordinanza — n. 11680/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 , dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL' ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Parole chiave

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indennità per testimone testimonianza della vittima truffa all'assistenza sociale aiuto alle vittime circostanze aggravanti o attenuanti indagine per truffa

Disposizioni normative citate

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ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL' ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Testo completo

sse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova indiziaria, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, omettendo un effettivo confronto con la motivazione posta a base della sentenza impugnata, propone una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito, avulsi dal sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 , dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017 , dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 , 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01 ; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 – 01 ), essendo inibito a questa Corte ogni diverso apprezzamento delle risultanze processuali compiuta nei precedenti gradi di merito con argomentazioni esenti da vizi logici (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si è evidenziato come a base del giudizio di responsabilità dell’imputato non sia stata posta solo la descrizione e il riconoscimento dell’anziana donna, bensì quanto emerso dai fotogrammi dei sistemi di video-sorveglianza); osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l’omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. , risultano manifestamente infondati, in quanto i giudici di appello, a fronte della gravità della condotta truffaldina, realizzata con modalità che producono un notevolissimo allarme sociale, traumatizzando le persone più fragili e anziane, oltre che confermare la pena per come determinata dal primo giudice (in misura non eccessivamente distante dal minimo) ed affermare l’assenza di elementi positivamente valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, hanno, seppur implicitamente, ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del danno o per la concessione della sospensione condizionale della pena ( Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01 ;

Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 , dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE omettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALE gli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggi a norma dell' art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11680/2026 196/2003 e ss.mm.

Roma, lì, 26/03/2026 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da MARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4587/2026 GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026 GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39607/2025 MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore - DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 06/10/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova indiziaria, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, omettendo un effettivo confronto con la motivazione posta a base della sentenza impugnata, propone una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito, avulsi dal sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 , dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017 , dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 , 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01 ; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 – 01 ), essendo inibito a questa Corte ogni diverso apprezzamento delle risultanze processuali compiuta nei precedenti gradi di merito con argomentazioni esenti da vizi logici (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si è evidenziato come a base del giudizio di responsabilità dell’imputato non sia stata posta solo la descrizione e il riconoscimento dell’anziana donna, bensì quanto emerso dai fotogrammi dei sistemi di video-sorveglianza); osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l’omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. , risultano manifestamente infondati, in quanto i giudici di appello, a fronte della gravità della condotta truffaldina, realizzata con modalità che producono un notevolissimo allarme sociale, traumatizzando le persone più fragili e anziane, oltre che confermare la pena per come determinata dal primo giudice (in misura non eccessivamente distante dal minimo) ed affermare l’assenza di elementi positivamente valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, hanno, seppur implicitamente, ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del danno o per la concessione della sospensione condizionale della pena ( Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 - 01 ;

Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 , dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL' ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL' ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.