Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper challenge to trial court's evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Romanazzi inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's reclassification of his actions from attempted theft to attempted robbery, arguing a violation of motivation rules. The court rejected this because the appeal merely re-litigated evidence credibility without identifying specific procedural distortions, falling outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the trial court's evaluation of evidence or reclassification of facts is inadmissible unless it points to specific distortions of procedural emergencies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Romanazzi Roberto Davide nato a BARI il 07/10/1986 avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nellinteresse di Roberto Davide Romanazzi; considerato che lunico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ascritto allodierno ricorrente nella fattispecie di furto tentato anziché in quella di tentata rapina impropria, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo rilievi già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con congrua e logica motivazione, esso risulta invero volto a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, avulsi da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranei al sindacato di legittimità ( Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 , dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 ; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01 ; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01 ; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01 ; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, DIppedico, Rv. 271623 01 ; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 01 ); che, in conclusione, i giudici di merito hanno correttamente qualificato il contegno posto in essere dallodierno ricorrente, emergendo dalle dichiarazioni della persona offesa, pure supportate dalla relazione di soccorso MSB, e che anche da sole possono essere legittimamente poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, come questi abbia prima tentato di impossessarsi di un motociclo e poi perpetrato violenza al fine di guadagnarsi la fuga ( Sez.
U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153 - 01 ; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847 - 01 ; Sez. 2, n. 6479 del 13/01/2011, Lanza, Rv. 249390 01 ; Sez. 2, n. 22661 del 19/05/2010, Rv. 247431 - 01 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11679/2026 Roma , lì, 26/03/2026 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da MARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4586/2026 GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026 GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39602/2025 MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore - DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da:
Romanazzi Roberto Davide nato a BARI il 07/10/1986 avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nellinteresse di Roberto Davide Romanazzi; considerato che lunico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ascritto allodierno ricorrente nella fattispecie di furto tentato anziché in quella di tentata rapina impropria, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo rilievi già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con congrua e logica motivazione, esso risulta invero volto a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, avulsi da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranei al sindacato di legittimità ( Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 , dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 ; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01 ; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01 ; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01 ; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, DIppedico, Rv. 271623 01 ; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 01 ); che, in conclusione, i giudici di merito hanno correttamente qualificato il contegno posto in essere dallodierno ricorrente, emergendo dalle dichiarazioni della persona offesa, pure supportate dalla relazione di soccorso MSB, e che anche da sole possono essere legittimamente poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, come questi abbia prima tentato di impossessarsi di un motociclo e poi perpetrato violenza al fine di guadagnarsi la fuga ( Sez.
U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153 - 01 ; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847 - 01 ; Sez. 2, n. 6479 del 13/01/2011, Lanza, Rv. 249390 01 ; Sez. 2, n. 22661 del 19/05/2010, Rv. 247431 - 01 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO