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Ordinanza — n. 11678/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific facts regarding theft immediacy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11678/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Elena Pilan's appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected at the appellate level without new specificity. The court found the appellant's claim that detention evidence proved theft rather than receiving stolen goods insufficient due to a lack of precise details linking the detention to the alleged theft. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific facts proving the immediacy of detention as a direct result of theft, as mere generic admissions are insufficient to establish the requisite causal link.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility theft aggravated sentencing receiving stolen goods immediacy of detention lack of specific facts costruzioni non autorizzate distruzione delle colture effetto sospensivo della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Elena Pilan; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di concorso in ricettazione in quello di furto aggravato ex art. 625, primo comma, n.
Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona
270120 ; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv.
Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini
Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv.
Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto
268085 ; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Pilan Elena nato a VICENZA il 17/10/1980 avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Elena Pilan; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di concorso in ricettazione in quello di furto aggravato ex art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen. , oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo riproduttivo di profili di censura già fatti oggetto di reiterazione in sede di appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni conformi all’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove si è evidenziata l’impossibilità di imputare all’imputata la realizzazione dei reati di furto presupposti sulla base di una mera e solo generica ammissione in tal senso da parte della stessa, in assenza di qualsiasi elemento fornito quanto alle modalità e circostanze nelle quali avrebbe commesso la condotta di furto); che, a tal proposito, giova ribadire il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non opera la clausola di riserva prevista dall’ art. 648 cod. pen. in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite.

L'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori e chiari elementi indicativi della "immediata" – nel senso letterale di "non mediata" – riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, laddove esse risultino precise, circostanziate e dunque attendibili (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 ; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 ;

Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085 ; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11678/2026 Roma , lì, 26/03/2026 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da MARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4584/2026 GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026 GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39592/2025 MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore - DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da:

Pilan Elena nato a VICENZA il 17/10/1980 avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Elena Pilan; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di concorso in ricettazione in quello di furto aggravato ex art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen. , oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo riproduttivo di profili di censura già fatti oggetto di reiterazione in sede di appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni conformi all’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove si è evidenziata l’impossibilità di imputare all’imputata la realizzazione dei reati di furto presupposti sulla base di una mera e solo generica ammissione in tal senso da parte della stessa, in assenza di qualsiasi elemento fornito quanto alle modalità e circostanze nelle quali avrebbe commesso la condotta di furto); che, a tal proposito, giova ribadire il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non opera la clausola di riserva prevista dall’ art. 648 cod. pen. in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite.

L'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori e chiari elementi indicativi della "immediata" – nel senso letterale di "non mediata" – riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, laddove esse risultino precise, circostanziate e dunque attendibili (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 ; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 ;

Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085 ; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO