Cassation court dismisses appeal as inadmissible for lack of specific grounds and discretionary sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Dierna inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of fraud and sentencing, arguing procedural flaws and legal violations. The court rejected these claims because the grievances were repetitive of arguments already examined and dismissed at the appellate level and lacked the specific legal reasoning required for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and n. 5 c.p.p.; Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court arguments, while sentencing discretion is generally immune from cassation review unless arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Dierna Giuseppe nato a GELA il 01/02/1960 avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nellinteresse di Giuseppe Dierna; considerato che i primi tre motivi di ricorso, con cui si censura: vizio di motivazione in tutte le sue forme in relazione alla ritenuta tempestività della querela, vizio di violazione di legge in ordine all art. 640 cod. pen. , dovendosi ritenere integrato al più un mero inadempimento contrattuale sul piano civilistico, mancanza e manifesta illogicità della motivazione posta a base dellaffermata sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, oltre che manifestamente infondati, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo tutti reiterativi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 1 e 2, sulla tempestività della querela con particolare riferimento agli accertamenti espletati presso lAci di Niscemi, e le pagg. 2 e 3, ove si sono indicati gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui, nel caso di specie, non sia ravvisabile un mero inadempimento contrattuale, bensì pienamente integrata unipotesi di truffa, ben potendosi lintento ingannatorio e i connessi artifizi e raggiri palesarsi anche durante la fase esecutiva del rapporto contrattuale); che, dunque, i suddetti motivi devono ritenersi privi di effettiva specificità e meramente apparenti ( Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01 ;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01 ), in assenza di un effettivo confronto con le incensurabili argomentazioni logiche e giuridiche poste dai giudici di appello a base della conferma della decisione del giudice di primo grado; ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle comma, n.1, è anchesso riproduttivo di doglianze già vagliate e respinte dalla Corte territoriale, oltre che manifestamente infondato, in quanto, secondo lindirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora come nel caso di specie - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819 , in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 ; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 , dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825 ; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11677/2026 Roma , lì, 26/03/2026 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da MARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4582/2026 GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026 GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39584/2025 MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore - DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da:
Dierna Giuseppe nato a GELA il 01/02/1960 avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nellinteresse di Giuseppe Dierna; considerato che i primi tre motivi di ricorso, con cui si censura: vizio di motivazione in tutte le sue forme in relazione alla ritenuta tempestività della querela, vizio di violazione di legge in ordine all art. 640 cod. pen. , dovendosi ritenere integrato al più un mero inadempimento contrattuale sul piano civilistico, mancanza e manifesta illogicità della motivazione posta a base dellaffermata sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, oltre che manifestamente infondati, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo tutti reiterativi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 1 e 2, sulla tempestività della querela con particolare riferimento agli accertamenti espletati presso lAci di Niscemi, e le pagg. 2 e 3, ove si sono indicati gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui, nel caso di specie, non sia ravvisabile un mero inadempimento contrattuale, bensì pienamente integrata unipotesi di truffa, ben potendosi lintento ingannatorio e i connessi artifizi e raggiri palesarsi anche durante la fase esecutiva del rapporto contrattuale); che, dunque, i suddetti motivi devono ritenersi privi di effettiva specificità e meramente apparenti ( Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01 ;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01 ), in assenza di un effettivo confronto con le incensurabili argomentazioni logiche e giuridiche poste dai giudici di appello a base della conferma della decisione del giudice di primo grado; ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle comma, n.1, è anchesso riproduttivo di doglianze già vagliate e respinte dalla Corte territoriale, oltre che manifestamente infondato, in quanto, secondo lindirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora come nel caso di specie - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819 , in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 ; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 , dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825 ; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO