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Ordinanza — n. 11675/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11675/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11675/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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sentato nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;rilevato che il motivo di ricorso proposto è del tutto reiterativo del motivo di appello inassenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, come emerge dalla letturadel riepilogo dei motivi di appello (pag. e dalla esplicita motivazione della Corte di appellosul tema devoluto (pag. 5 e seg. dove sono state analizzate tutte le censure difensive inmodo specifico e dove è stata ricostruita in modo puntuale, sulla base della documentazioneacquisita e delle univoche e chiare dichiarazioni della persona offesa, la condotta ascritta)(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);considerato che con tale motivo, articolato in modo aspecifico, il ricorrente tende adintrodurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che deve essereconseguentemente ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale èinammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello emotivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di meritoadeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, cosìprospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez.3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti insecondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimentoimpugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11675/2026196/2003 e ss.mm.

Regesto Legislator

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ART. 52 D.LGS.196/03; Ordinanza — n. 11675/2026 — snpen · Corte di Cassazione: e dalla esplicita motivazione della Corte di appellosul tema devoluto (pag. 5 e seg. dove sono state analizzate tutte le censure difensive inmodo specifico e dove è stata ricostruita in modo puntuale, sulla base della documentazioneacquisita e delle univoche e chiare dichiarazioni della persona offesa, la condotta ascritta)(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);considerato che con tale motivo, articolato in modo aspecifico, il ricorrente tende adintrodurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che deve essereconseguentemente ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale èinammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello emotivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di meritoadeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, cosìprospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez.3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti insecondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimentoimpugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11675/2026196/2003 e ss.mm.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di persecuzione rilevanti allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione motivi validi allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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ART. 52 D.LGS.196/03
276970-01).In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs.
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Testo completo

sentato nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;rilevato che il motivo di ricorso proposto è del tutto reiterativo del motivo di appello inassenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, come emerge dalla letturadel riepilogo dei motivi di appello (pag.

3) e dalla esplicita motivazione della Corte di appellosul tema devoluto (pag. 5 e seg. dove sono state analizzate tutte le censure difensive inmodo specifico e dove è stata ricostruita in modo puntuale, sulla base della documentazioneacquisita e delle univoche e chiare dichiarazioni della persona offesa, la condotta ascritta)(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);considerato che con tale motivo, articolato in modo aspecifico, il ricorrente tende adintrodurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che deve essereconseguentemente ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale èinammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello emotivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di meritoadeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, cosìprospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez.3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti insecondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimentoimpugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11675/2026196/2003 e ss.mm.

Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4578/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39554/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;rilevato che il motivo di ricorso proposto è del tutto reiterativo del motivo di appello inassenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, come emerge dalla letturadel riepilogo dei motivi di appello (pag.

3) e dalla esplicita motivazione della Corte di appellosul tema devoluto (pag. 5 e seg. dove sono state analizzate tutte le censure difensive inmodo specifico e dove è stata ricostruita in modo puntuale, sulla base della documentazioneacquisita e delle univoche e chiare dichiarazioni della persona offesa, la condotta ascritta)(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);considerato che con tale motivo, articolato in modo aspecifico, il ricorrente tende adintrodurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che deve essereconseguentemente ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale èinammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello emotivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di meritoadeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, cosìprospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez.3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti insecondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimentoimpugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.