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Ordinanza — n. 11673/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11673/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11673/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZASul ricorso proposto da:Hudorovic Elia nato a VENARIA REALE il 25/05/1981avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Elia Hudorovich;considerato che l’unico motivo di ricorso si caratterizza per aspecificità e genericità inmancanza di confronto con la decisione argomentata e del tutto priva di aporie della Corte diappello, che ha ritenuto la ricorrenza di elementi univoci quanto alla affermazione diresponsabilità del ricorrente per i delitti allo stesso ascritti (pag. 7 e seg.valorizzando qualielementi altamente indicativi della partecipazione criminosa dell’odierno ricorrente: lascansione temporale tra l’invio del link predatorio e l’ordine di bonifico delle somme didenaro dal conto della persona offesa a quello dell’imputato; la versione inverosimile dallostesso fornita; nonché il fatto che, sulla base di quanto dichiarato, non si fosse limitato aduna mera “messa a disposizione” del conto-corrente lui intestato e su cui era statoaccreditato il provento dell’operazione fraudolenta, risultandone il titolare reale e non solonominale);proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in assenza di effettivo confronto con la logica epersuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine allaresponsabilità ascritta al ricorrente (pag. 7 e seg.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11673/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4575/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39488/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Hudorovic Elia nato a VENARIA REALE il 25/05/1981avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Elia Hudorovich;considerato che l’unico motivo di ricorso si caratterizza per aspecificità e genericità inmancanza di confronto con la decisione argomentata e del tutto priva di aporie della Corte diappello, che ha ritenuto la ricorrenza di elementi univoci quanto alla affermazione diresponsabilità del ricorrente per i delitti allo stesso ascritti (pag. 7 e seg.valorizzando qualielementi altamente indicativi della partecipazione criminosa dell’odierno ricorrente: lascansione temporale tra l’invio del link predatorio e l’ordine di bonifico delle somme didenaro dal conto della persona offesa a quello dell’imputato; la versione inverosimile dallostesso fornita; nonché il fatto che, sulla base di quanto dichiarato, non si fosse limitato aduna mera “messa a disposizione” del conto-corrente lui intestato e su cui era statoaccreditato il provento dell’operazione fraudolenta, risultandone il titolare reale e non solonominale);proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in assenza di effettivo confronto con la logica epersuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine allaresponsabilità ascritta al ricorrente (pag. 7 e seg.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11673/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 7 e seg.valorizzando qualielementi altamente indicativi della partecipazione criminosa dell’odierno ricorrente: lascansione temporale tra l’invio del link predatorio e l’ordine di bonifico delle somme didenaro dal conto della persona offesa a quello dell’imputato; la versione inverosimile dallostesso fornita; nonché il fatto che, sulla base di quanto dichiarato, non si fosse limitato aduna mera “messa a disposizione” del conto-corrente lui intestato e su cui era statoaccreditato il provento dell’operazione fraudolenta, risultandone il titolare reale e non solonominale);proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in assenza di effettivo confronto con la logica epersuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine allaresponsabilità ascritta al ricorrente (pag. 7 e seg.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11673/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4575/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39488/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Hudorovic Elia nato a VENARIA REALE il 25/05/1981avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Elia Hudorovich;considerato che l’unico motivo di ricorso si caratterizza per aspecificità e genericità inmancanza di confronto con la decisione argomentata e del tutto priva di aporie della Corte diappello, che ha ritenuto la ricorrenza di elementi univoci quanto alla affermazione diresponsabilità del ricorrente per i delitti allo stesso ascritti (pag. 7 e seg.valorizzando qualielementi altamente indicativi della partecipazione criminosa dell’odierno ricorrente: lascansione temporale tra l’invio del link predatorio e l’ordine di bonifico delle somme didenaro dal conto della persona offesa a quello dell’imputato; la versione inverosimile dallostesso fornita; nonché il fatto che, sulla base di quanto dichiarato, non si fosse limitato aduna mera “messa a disposizione” del conto-corrente lui intestato e su cui era statoaccreditato il provento dell’operazione fraudolenta, risultandone il titolare reale e non solonominale);proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in assenza di effettivo confronto con la logica epersuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine allaresponsabilità ascritta al ricorrente (pag. 7 e seg.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

Parole chiave

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permesso di famiglia rinnovo del permesso di dimora domanda d'asilo di cittadino albanese allontanamento della famiglia diritto di soggiorno degli stranieri permessi di lavoro
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ORDINANZASul ricorso proposto da:Hudorovic Elia nato a VENARIA REALE il 25/05/1981avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Elia Hudorovich;considerato che l’unico motivo di ricorso si caratterizza per aspecificità e genericità inmancanza di confronto con la decisione argomentata e del tutto priva di aporie della Corte diappello, che ha ritenuto la ricorrenza di elementi univoci quanto alla affermazione diresponsabilità del ricorrente per i delitti allo stesso ascritti (pag. 7 e seg.valorizzando qualielementi altamente indicativi della partecipazione criminosa dell’odierno ricorrente: lascansione temporale tra l’invio del link predatorio e l’ordine di bonifico delle somme didenaro dal conto della persona offesa a quello dell’imputato; la versione inverosimile dallostesso fornita; nonché il fatto che, sulla base di quanto dichiarato, non si fosse limitato aduna mera “messa a disposizione” del conto-corrente lui intestato e su cui era statoaccreditato il provento dell’operazione fraudolenta, risultandone il titolare reale e non solonominale);proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in assenza di effettivo confronto con la logica epersuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine allaresponsabilità ascritta al ricorrente (pag. 7 e seg.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11673/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4575/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39488/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Hudorovic Elia nato a VENARIA REALE il 25/05/1981avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Elia Hudorovich;considerato che l’unico motivo di ricorso si caratterizza per aspecificità e genericità inmancanza di confronto con la decisione argomentata e del tutto priva di aporie della Corte diappello, che ha ritenuto la ricorrenza di elementi univoci quanto alla affermazione diresponsabilità del ricorrente per i delitti allo stesso ascritti (pag. 7 e seg.valorizzando qualielementi altamente indicativi della partecipazione criminosa dell’odierno ricorrente: lascansione temporale tra l’invio del link predatorio e l’ordine di bonifico delle somme didenaro dal conto della persona offesa a quello dell’imputato; la versione inverosimile dallostesso fornita; nonché il fatto che, sulla base di quanto dichiarato, non si fosse limitato aduna mera “messa a disposizione” del conto-corrente lui intestato e su cui era statoaccreditato il provento dell’operazione fraudolenta, risultandone il titolare reale e non solonominale);proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in assenza di effettivo confronto con la logica epersuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine allaresponsabilità ascritta al ricorrente (pag. 7 e seg.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO