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Ordinanza — n. 11672/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and repetition of prior arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11672/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Vito Sottile inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's handling of summary information records, arguing a violation of procedural rules regarding their admissibility. The court rejected this claim as baseless, noting the arguments were repetitive and had already been thoroughly examined and dismissed by the appellate court with proper reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 63 e 64 cod. proc. pen.: An appeal lacking specificity and merely reiterating arguments already examined and dismissed by the territorial court is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments summary information records procedural violation sfratto da locali commerciali cosa fuori commercio violazione degli oneri dell'autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 63 cod. proc. pen.
Art. 64 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., oltre chemanifestamente infondato, risulta privo di specificità e meramente apparente, essendoreiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesidalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Sottile Vito nato a TRAPANI il 30/10/1960avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Vito Sottile;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di normaprocessuale per inosservanza di quanto disposto dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., oltre chemanifestamente infondato, risulta privo di specificità e meramente apparente, essendoreiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesidalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), con corretta e logica motivazione,sottolineando come i verbali di sommarie informazioni fossero stati acquisiti con il consensodella difesa, e come dalle informazioni rilasciate dalle due donne fossero emersi indizi direità a carico del solo imputato;che, dunque, nel caso di specie, non è riscontrabile alcuna violazione del divieto diinutilizzabilità stabilito ai sensi dei summenzionati articoli;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11672/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4573/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39446/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Sottile Vito nato a TRAPANI il 30/10/1960avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Vito Sottile;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di normaprocessuale per inosservanza di quanto disposto dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., oltre chemanifestamente infondato, risulta privo di specificità e meramente apparente, essendoreiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesidalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), con corretta e logica motivazione,sottolineando come i verbali di sommarie informazioni fossero stati acquisiti con il consensodella difesa, e come dalle informazioni rilasciate dalle due donne fossero emersi indizi direità a carico del solo imputato;che, dunque, nel caso di specie, non è riscontrabile alcuna violazione del divieto diinutilizzabilità stabilito ai sensi dei summenzionati articoli;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO