Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lack of specific legal grounds regarding fraud conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Annamaria Di Pompo inadmissible due to the lack of specific legal grounds. The appellant argued against the fraud conviction and the denial of suspended sentence, but the court found her arguments generic and merely repetitive of lower court decisions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific, technical, and directed at the legal parameters of the case, but rather at the factual assessment of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZASul ricorso proposto da:Di Pompo Annamaria nata a CHIETI il 11/05/1968avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di Trentodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Annamaria Di Pompo;considerato che il primo motivo di ricorso risulta articolato in modo del tutto aspecificoed atecnico (neanche evocando il parametro normativo di riferimento ed articolando neltitoletto una conclusione di merito);dell’odierna ricorrente quale autrice del reato di truffa ascrittole, non è formulato in terminiconsentiti dalla legge in questa sede, in quanto, con doglianze che fuoriescono dal perimetrodel sindacato di legittimità, essendo volte a prefigurare un’alternativa lettura del merito,censurando la valutazione e il giudizio di rilevanza delle risultanze processuali comeeffettuati dai giudici di merito in senso conforme tra loro (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020,dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01; Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01), esso risulta meramente riproduttivo di rilievi giàdedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corretteargomentazioni logiche e giuridiche, dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, non essendo connotati da un effettivo confronto con la complessità delleargomentazioni poste a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 8 e 9 dellaimpugnata sentenza sulla irrilevanza degli assunti difensivi e la condivisione delleconclusioni del giudice di primo grado circa la disponibilità delle carta Postepay da partedell’imputata al momento del fatto e la strumentalità della denuncia di smarrimento di dettacarta, presentata solo dopo che le somme versate dalla persona offesa erano state quasiinteramente prelevate);che, inoltre, priva di specificità è anche la seconda censura avanzata con il medesimomotivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della sospensione condizionale dellapena per l’errata attribuzione di precedenti penali all’odierna ricorrente, avendo i giudici diappello già evidenziato l’irrilevanza di detto errore, tenuto conto che risultano altre le ragioniostative alla concessione del suddetto beneficio (si veda pag. 8 e, più dettagliatamente, pag.12);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimentodella particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale hafatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dei principi didiritto affermati da questa Corte (cfr. ex multis, Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sottolineando come nel casodi specie l’offesa non risulti di particolare tenuità, a fronte della callidità e gravità dellacondotta, connotata dall’approfittamento dello stato di minorata difesa della vittima, e dellanon esiguità del profitto conseguito (si veda pag. 12 della impugnata sentenza);osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di mancanza e diillogicità della motivazione posta a base della sentenza impugnata, oltre che formulato intermini alquanto generici, non connotati da puntualità e pertinenza censoria, è anchemanifestamente infondato perchè il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., è quello – non presente nel caso di specie della manifesta illogicità cheemerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime diesperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11671/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4572/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39417/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Di Pompo Annamaria nata a CHIETI il 11/05/1968avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di Trentodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Annamaria Di Pompo;considerato che il primo motivo di ricorso risulta articolato in modo del tutto aspecificoed atecnico (neanche evocando il parametro normativo di riferimento ed articolando neltitoletto una conclusione di merito);dell’odierna ricorrente quale autrice del reato di truffa ascrittole, non è formulato in terminiconsentiti dalla legge in questa sede, in quanto, con doglianze che fuoriescono dal perimetrodel sindacato di legittimità, essendo volte a prefigurare un’alternativa lettura del merito,censurando la valutazione e il giudizio di rilevanza delle risultanze processuali comeeffettuati dai giudici di merito in senso conforme tra loro (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020,dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01; Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01), esso risulta meramente riproduttivo di rilievi giàdedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corretteargomentazioni logiche e giuridiche, dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, non essendo connotati da un effettivo confronto con la complessità delleargomentazioni poste a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 8 e 9 dellaimpugnata sentenza sulla irrilevanza degli assunti difensivi e la condivisione delleconclusioni del giudice di primo grado circa la disponibilità delle carta Postepay da partedell’imputata al momento del fatto e la strumentalità della denuncia di smarrimento di dettacarta, presentata solo dopo che le somme versate dalla persona offesa erano state quasiinteramente prelevate);che, inoltre, priva di specificità è anche la seconda censura avanzata con il medesimomotivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della sospensione condizionale dellapena per l’errata attribuzione di precedenti penali all’odierna ricorrente, avendo i giudici diappello già evidenziato l’irrilevanza di detto errore, tenuto conto che risultano altre le ragioniostative alla concessione del suddetto beneficio (si veda pag. 8 e, più dettagliatamente, pag.12);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimentodella particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale hafatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dei principi didiritto affermati da questa Corte (cfr. ex multis, Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sottolineando come nel casodi specie l’offesa non risulti di particolare tenuità, a fronte della callidità e gravità dellacondotta, connotata dall’approfittamento dello stato di minorata difesa della vittima, e dellanon esiguità del profitto conseguito (si veda pag. 12 della impugnata sentenza);osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di mancanza e diillogicità della motivazione posta a base della sentenza impugnata, oltre che formulato intermini alquanto generici, non connotati da puntualità e pertinenza censoria, è anchemanifestamente infondato perchè il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., è quello – non presente nel caso di specie della manifesta illogicità cheemerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime diesperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO