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Ordinanza — n. 11670/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11670/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11670/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZASul ricorso proposto da:Lasalvia Paolino nato a FOGGIA il 03/10/1971avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Trentodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Paolino Lasalvia;considerato che tanto il primo quanto il secondo motivo di ricorso risultano, oltre cheriproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati edisattesi dalla Corte territoriale, anche manifestamente infondati;che, in particolare, per quanto attiene la prima censura, relativa al vizio di violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine alla mancata disposizione della rinnovazione dellanotifica del decreto di citazione in giudizio nei confronti dell’imputato presso la casacircondariale, emerge come detta notifica sia stata correttamente eseguita presso ildifensore di fiducia, conformemente a quanto disposto dall’art. 161, comma quattro, cod.proc. pen, in quanto, come segnalato dai giudici di appello (si vedano le pagg. 7 e 8 dellaimpugnata sentenza), lo stato di detenzione dell’imputato era subentrato il giorno successivoalla data della notifica e veniva rappresentato dal difensore di fiducia solo in sede diconclusioni scritte;che, con specifico riguardo al vizio di violazione di legge e al vizio di motivazionerilevato con riferimento alla eccessività della pena, deve ribadirsi che la graduazione deltrattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la penabase, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non èconsentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n.39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11670/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 161, comma quattro, cod.proc. pen, in quanto, come segnalato dai giudici di appello (si vedano le pagg. 7 e 8 dellaimpugnata sentenza), lo stato di detenzione dell’imputato era subentrato il giorno successivoalla data della notifica e veniva rappresentato dal difensore di fiducia solo in sede diconclusioni scritte;che, con specifico riguardo al vizio di violazione di legge e al vizio di motivazionerilevato con riferimento alla eccessività della pena, deve ribadirsi che la graduazione deltrattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la penabase, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non èconsentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n.39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Parole chiave

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licenziamento per motivi economici indennità di buonuscita licenziamento del pubblico dipendente abbandono del posto di lavoro revoca disciplinare ricorso del personale
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Lasalvia Paolino nato a FOGGIA il 03/10/1971avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Trentodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Paolino Lasalvia;considerato che tanto il primo quanto il secondo motivo di ricorso risultano, oltre cheriproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati edisattesi dalla Corte territoriale, anche manifestamente infondati;che, in particolare, per quanto attiene la prima censura, relativa al vizio di violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine alla mancata disposizione della rinnovazione dellanotifica del decreto di citazione in giudizio nei confronti dell’imputato presso la casacircondariale, emerge come detta notifica sia stata correttamente eseguita presso ildifensore di fiducia, conformemente a quanto disposto dall’art. 161, comma quattro, cod.proc. pen, in quanto, come segnalato dai giudici di appello (si vedano le pagg. 7 e 8 dellaimpugnata sentenza), lo stato di detenzione dell’imputato era subentrato il giorno successivoalla data della notifica e veniva rappresentato dal difensore di fiducia solo in sede diconclusioni scritte;che, con specifico riguardo al vizio di violazione di legge e al vizio di motivazionerilevato con riferimento alla eccessività della pena, deve ribadirsi che la graduazione deltrattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la penabase, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non èconsentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n.39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez.1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.);che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraversoun congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 11della sentenza impugnata, ove si sono evidenziate: la gravità della condotta realizzata conparticolari modalità decettive, la rilevanza del danno patrimoniale cagionato e la pericolositàsociale e la particolare inclinazione all’illecito dell’imputato);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11670/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4571/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39416/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Lasalvia Paolino nato a FOGGIA il 03/10/1971avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Trentodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Paolino Lasalvia;considerato che tanto il primo quanto il secondo motivo di ricorso risultano, oltre cheriproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati edisattesi dalla Corte territoriale, anche manifestamente infondati;che, in particolare, per quanto attiene la prima censura, relativa al vizio di violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine alla mancata disposizione della rinnovazione dellanotifica del decreto di citazione in giudizio nei confronti dell’imputato presso la casacircondariale, emerge come detta notifica sia stata correttamente eseguita presso ildifensore di fiducia, conformemente a quanto disposto dall’art. 161, comma quattro, cod.proc. pen, in quanto, come segnalato dai giudici di appello (si vedano le pagg. 7 e 8 dellaimpugnata sentenza), lo stato di detenzione dell’imputato era subentrato il giorno successivoalla data della notifica e veniva rappresentato dal difensore di fiducia solo in sede diconclusioni scritte;che, con specifico riguardo al vizio di violazione di legge e al vizio di motivazionerilevato con riferimento alla eccessività della pena, deve ribadirsi che la graduazione deltrattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la penabase, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non èconsentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n.39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez.1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.);che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraversoun congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 11della sentenza impugnata, ove si sono evidenziate: la gravità della condotta realizzata conparticolari modalità decettive, la rilevanza del danno patrimoniale cagionato e la pericolositàsociale e la particolare inclinazione all’illecito dell’imputato);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO