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Ordinanza — n. 11669/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming failure to apply general mitigating circumstances in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11669/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Fabrizio Karis inadmissible and ordered him to pay court costs. Karis argued that the appellate court failed to apply general mitigating circumstances, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision rests on the principle that the trial judge's factual assessment of such circumstances is unchallengeable in court of appeal unless contradictory.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; In criminal proceedings regarding general mitigating circumstances, the trial judge's factual finding is unassailable in court of appeal provided it is not contradictory and accounts for the relevant elements.

Parole chiave

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general mitigating circumstances criminal sentencing appellate review factual judgment inadmissible appeal Italian criminal law resipiscence reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione»(così: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
282693 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.281590; Sez.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
274783; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986; Sez.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Karis Fabrizio nato a TRENTO il 12/10/1993avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di Trentodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Fabrizio Karis;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione delle circostanze attenuantigeneriche, risulta, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti e già adeguatamenteesaminati e disattesi dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), anchemanifestamente infondato;che, infatti, tenuto conto che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del meritoesprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchésia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione»(così: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01), deve sottolinearsi come,nel caso di specie, i giudici di appello abbiano congruamente argomentato il diniego delleinvocate diminuenti, (si veda pag. 6 in ordine alla presenza di precedenti a caricodell’imputato e le pagg. 7 e 8 in ordine alla assenza di elementi positivamente valorizzabili eda cui desumere una sua effettiva resipiscenza), facendo corretta applicazione dei principi didiritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 6, n. 57565 del15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 26061);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11669/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4570/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39415/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Karis Fabrizio nato a TRENTO il 12/10/1993avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di Trentodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Fabrizio Karis;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione delle circostanze attenuantigeneriche, risulta, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti e già adeguatamenteesaminati e disattesi dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), anchemanifestamente infondato;che, infatti, tenuto conto che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del meritoesprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchésia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione»(così: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01), deve sottolinearsi come,nel caso di specie, i giudici di appello abbiano congruamente argomentato il diniego delleinvocate diminuenti, (si veda pag. 6 in ordine alla presenza di precedenti a caricodell’imputato e le pagg. 7 e 8 in ordine alla assenza di elementi positivamente valorizzabili eda cui desumere una sua effettiva resipiscenza), facendo corretta applicazione dei principi didiritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 6, n. 57565 del15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 26061);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO