Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11667/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and infounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11667/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appellant's recourse inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground for appeal as lacking effective specificity because it merely repeated arguments already examined and dismissed by the territorial court regarding the defendant's partial mental capacity. The second ground was found manifestly unfounded because the high value of the stolen vehicle objectively precluded the application of the mitigating circumstance of attempted theft, and the appellate court's implicit rejection of further penalty reduction was legally sound. Consequently, the decision of the Court of Appeal of Rome was upheld without modification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 648, comma 4, cod. pen.: An appeal before the Supreme Court must be formulated with effective specificity; arguments merely reproducing prior disallowed criticisms lack admissibility, and the value of the stolen object can objectively bar the application of mitigating circumstances for attempted theft.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity attempted theft mitigation vehicle value threshold mental capacity assessment attenuazione della pena infrazione privilegiata alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 648, comma 4, cod. pen.
Art. 52 D.Lgs. 196/2003
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

sse di XXXXXXXXXXXX;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento del vizio di totale di mentedell’imputato, non è formulato in termini consentiti dalla legge dinanzi a questa Corte,perché, contestando un’errata valutazione delle risultanze processuali, esso risulta privo dieffettiva specificità e meramente apparente, essendo riproduttivo di profili di censura giàdedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, sulla base diuna valutazione incensurabile in questa sede, confermando la decisione del giudice di primogrado, ha evidenziato come dalla perizia psichiatrica sia emersa una capacità di intendere edi volere solo parzialmente compressa, ma non del tutto assente, al momento dellarealizzazione del fatto;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cuiall’art. 648, quarto comma, cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, oltreall’oggettivo valore non esiguo del veicolo (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022,Mazza, Rv. 283340 – 01), che è di per sé elemento ostativo alla configurabilità dell’ipotesi diricettazione attenuata, i giudici di appello, sottolineando la congruità della pena determinatadal giudice di primo grado, hanno implicitamente ritenuto che nel caso di specie non potesseprocedersi ad una ulteriore diminuzione della stessa attraverso il riconoscimento dellasuddetta attenuante;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11667/2026196/2003 e ss.mm.

Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4568/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39349/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXX;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento del vizio di totale di mentedell’imputato, non è formulato in termini consentiti dalla legge dinanzi a questa Corte,perché, contestando un’errata valutazione delle risultanze processuali, esso risulta privo dieffettiva specificità e meramente apparente, essendo riproduttivo di profili di censura giàdedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, sulla base diuna valutazione incensurabile in questa sede, confermando la decisione del giudice di primogrado, ha evidenziato come dalla perizia psichiatrica sia emersa una capacità di intendere edi volere solo parzialmente compressa, ma non del tutto assente, al momento dellarealizzazione del fatto;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cuiall’art. 648, quarto comma, cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, oltreall’oggettivo valore non esiguo del veicolo (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022,Mazza, Rv. 283340 – 01), che è di per sé elemento ostativo alla configurabilità dell’ipotesi diricettazione attenuata, i giudici di appello, sottolineando la congruità della pena determinatadal giudice di primo grado, hanno implicitamente ritenuto che nel caso di specie non potesseprocedersi ad una ulteriore diminuzione della stessa attraverso il riconoscimento dellasuddetta attenuante;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.