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Ordinanza — n. 11666/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds regarding external continuation of robbery sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11666/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Nil Tisan inadmissible due to improper legal formulation and lack of novelty. The appellant challenged the sentence increase for external continuation of three robbery crimes, arguing violations of law and reasoning. The court rejected these claims as already examined and dismissed in the appellate court, noting the first-instance penalty calculation correctly adhered to statutory limits.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court must be formulated in terms permitted by law; arguments already examined and dismissed in the appellate court are inadmissible if not rephrased to address new legal issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
external continuation of crimes robbery sentencing inadmissible appeal procedural formulation Italian criminal procedure appellate review penal quantification inosservanza di prescrizioni di servizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Tisan Nil nato a (BELGIO) il 02/08/1997avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Nil Tisan;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in relazione all’aumento stabilito a titolo di continuazione esterna tra itre reati di rapina, avvinti dal vincolo di continuazione tra loro, di cui al presenteprocedimento, ed altri tre, parimenti avvinti dal vincolo di continuazione tra loro, oggetto dialtro procedimento definito con sentenza divenuta irrevocabile, oltre che manifestamenteinfondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendoriproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale, che ha correttamente evidenziato come l’aumento determinato a titolo dicontinuazione esterna dal giudice di primo grado risulta congruamente determinato, in lineacon il limite del triplo prescritto dall’art. 81 cod. pen. e dei consolidati principi giurisprudenziali(si veda pag. 6 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato come l’aumento di penadeterminato per i reati-satellite nella sentenza divenuta irrevocabile non rappresenti alcunvincolo per la quantificazione degli aumenti di pena stabiliti per i reati-satellite del presenteprocedimento);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11666/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4567/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39342/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Tisan Nil nato a (BELGIO) il 02/08/1997avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Nil Tisan;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in relazione all’aumento stabilito a titolo di continuazione esterna tra itre reati di rapina, avvinti dal vincolo di continuazione tra loro, di cui al presenteprocedimento, ed altri tre, parimenti avvinti dal vincolo di continuazione tra loro, oggetto dialtro procedimento definito con sentenza divenuta irrevocabile, oltre che manifestamenteinfondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendoriproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale, che ha correttamente evidenziato come l’aumento determinato a titolo dicontinuazione esterna dal giudice di primo grado risulta congruamente determinato, in lineacon il limite del triplo prescritto dall’art. 81 cod. pen. e dei consolidati principi giurisprudenziali(si veda pag. 6 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato come l’aumento di penadeterminato per i reati-satellite nella sentenza divenuta irrevocabile non rappresenti alcunvincolo per la quantificazione degli aumenti di pena stabiliti per i reati-satellite del presenteprocedimento);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO