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Ordinanza — n. 11665/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11665/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11665/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZASul ricorso proposto da:Lagioia Aldo nato a CORATO il 10/01/2004avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Aldo Lagioia;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il concorso nel reato difurto di cui al capo a) di imputazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge inquesta sede, in quanto, attraverso la riproposizione di rilievi già dedotti in appello e giàcongruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11665/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01;

Parole chiave

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esposizione all'amianto sanità del lavoro distacco di lavoratori violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro lavoro pericoloso abbandono del posto di lavoro
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Lagioia Aldo nato a CORATO il 10/01/2004avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Aldo Lagioia;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il concorso nel reato difurto di cui al capo a) di imputazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge inquesta sede, in quanto, attraverso la riproposizione di rilievi già dedotti in appello e giàcongruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) essorisulta volto a contestare la valutazione e il giudizio di rilevanza delle emergenze probatorievalorizzate dai giudici di merito a sostegno del loro convincimento;che, dunque, premesso che le censure che involgono l’apprezzamento delle fonti diprova fuoriescono dal sindacato di legittimità, non potendo la Corte di cassazione procederead un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie con criteri diversi da quelli utilizzatinei precedenti gradi (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01;

Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 – 01; Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella), nel caso di specie, deve evidenziarsi come i giudici di appello, concongrua e non illogica motivazione (si veda pag. 7 della impugnata sentenza), attraverso lavisione dei fotogrammi estratti da telecamere di videosorveglianza, hanno ricostruitol’apporto partecipativo alla realizzazione del reato da parte dell’imputato e, dunque, esclusoche possa ritenersi sussistente una mera connivenza;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11665/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4566/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39338/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Lagioia Aldo nato a CORATO il 10/01/2004avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Aldo Lagioia;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il concorso nel reato difurto di cui al capo a) di imputazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge inquesta sede, in quanto, attraverso la riproposizione di rilievi già dedotti in appello e giàcongruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) essorisulta volto a contestare la valutazione e il giudizio di rilevanza delle emergenze probatorievalorizzate dai giudici di merito a sostegno del loro convincimento;che, dunque, premesso che le censure che involgono l’apprezzamento delle fonti diprova fuoriescono dal sindacato di legittimità, non potendo la Corte di cassazione procederead un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie con criteri diversi da quelli utilizzatinei precedenti gradi (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01;

Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 – 01; Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella), nel caso di specie, deve evidenziarsi come i giudici di appello, concongrua e non illogica motivazione (si veda pag. 7 della impugnata sentenza), attraverso lavisione dei fotogrammi estratti da telecamere di videosorveglianza, hanno ricostruitol’apporto partecipativo alla realizzazione del reato da parte dell’imputato e, dunque, esclusoche possa ritenersi sussistente una mera connivenza;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO