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Ordinanza — n. 11664/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11664/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11664/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZASul ricorso proposto da:Leone Antonio nato a SANTERAMO IN COLLE il 02/07/1980avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Leone Antonio;considerato che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge evizio di motivazione in relazione, rispettivamente, all’affermazione di responsabilità per ilreato di truffa consumata e tentata (capo a e capo c), alla mancata applicazione dellaprevisione di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonché alla mancata riqualificazione dellecondotte ascritte quali illeciti civilistici, non sono formulati in termini consentiti dalla legge inquesta sede;che, infatti, prospettando doglianze, che fuoriescono dal perimetro del sindacato dilegittimità, essendo volte a censurare la valutazione e il giudizio di rilevanza delle risultanzeprocessuali come effettuati dai giudici di merito in senso conforme tra loro (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 11664/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., nonché alla mancata riqualificazione dellecondotte ascritte quali illeciti civilistici, non sono formulati in termini consentiti dalla legge inquesta sede;che, infatti, prospettando doglianze, che fuoriescono dal perimetro del sindacato dilegittimità, essendo volte a censurare la valutazione e il giudizio di rilevanza delle risultanzeprocessuali come effettuati dai giudici di merito in senso conforme tra loro (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Parole chiave

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esame d'idoneità alla guida corsa di controllo guida senza autorizzazione guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione alle norme della circolazione revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Leone Antonio nato a SANTERAMO IN COLLE il 02/07/1980avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Leone Antonio;considerato che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge evizio di motivazione in relazione, rispettivamente, all’affermazione di responsabilità per ilreato di truffa consumata e tentata (capo a e capo c), alla mancata applicazione dellaprevisione di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonché alla mancata riqualificazione dellecondotte ascritte quali illeciti civilistici, non sono formulati in termini consentiti dalla legge inquesta sede;che, infatti, prospettando doglianze, che fuoriescono dal perimetro del sindacato dilegittimità, essendo volte a censurare la valutazione e il giudizio di rilevanza delle risultanzeprocessuali come effettuati dai giudici di merito in senso conforme tra loro (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01), i suddetti motivi risultanomeramente riproduttivi di rilievi già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale con congrua motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nellagiurisprudenza di questa Corte, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, non essendo connotati da un effettivo confronto con la complessità delleargomentazioni poste a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 4 e seg., anchesullo specifico tema delle chiare disposizioni date ai propri dipendenti, con le quali la partericorrente non si confronta affatto, atteso il chiaro riferimento alla presentazione qualisoggetti delle forze dell’ordine in pensione, nonché quanto alla genericità delle allegazioniquanto al contenuto delle chiamate, atteso il contenuto della chiavetta USB; pag. 7 quantoalla oggettiva esclusione della particolare tenuità della condotta, atteso il carattereorganizzato e articolato della condotta posta in essere, elementi che hannoconseguentemente portato ad individuare il rilievo penalistico delle condotte ascritte);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11664/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4564/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39303/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Leone Antonio nato a SANTERAMO IN COLLE il 02/07/1980avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Leone Antonio;considerato che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge evizio di motivazione in relazione, rispettivamente, all’affermazione di responsabilità per ilreato di truffa consumata e tentata (capo a e capo c), alla mancata applicazione dellaprevisione di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonché alla mancata riqualificazione dellecondotte ascritte quali illeciti civilistici, non sono formulati in termini consentiti dalla legge inquesta sede;che, infatti, prospettando doglianze, che fuoriescono dal perimetro del sindacato dilegittimità, essendo volte a censurare la valutazione e il giudizio di rilevanza delle risultanzeprocessuali come effettuati dai giudici di merito in senso conforme tra loro (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01), i suddetti motivi risultanomeramente riproduttivi di rilievi già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale con congrua motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nellagiurisprudenza di questa Corte, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, non essendo connotati da un effettivo confronto con la complessità delleargomentazioni poste a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 4 e seg., anchesullo specifico tema delle chiare disposizioni date ai propri dipendenti, con le quali la partericorrente non si confronta affatto, atteso il chiaro riferimento alla presentazione qualisoggetti delle forze dell’ordine in pensione, nonché quanto alla genericità delle allegazioniquanto al contenuto delle chiamate, atteso il contenuto della chiavetta USB; pag. 7 quantoalla oggettiva esclusione della particolare tenuità della condotta, atteso il carattereorganizzato e articolato della condotta posta in essere, elementi che hannoconseguentemente portato ad individuare il rilievo penalistico delle condotte ascritte);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO