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Ordinanza — n. 11663/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding lack of specific proof misrepresentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11663/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giovanni Lombardo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs. Lombardo argued the lower court misinterpreted evidence regarding aggravated fraud and sentencing aggravations, but the Court found these complaints lacked the specific identification of proof distortion required for admissibility. The Court further rejected claims about sentencing balance, ruling that discretionary judgments on mitigating circumstances fall outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must specifically identify the misrepresentation of evidence; general complaints about trial court reasoning or discretionary sentencing evaluations are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Misrepresentation of Evidence Appellate Review Limits Sentencing Discretion Specific Allegation Requirement Inadmissible Appeal protezione dei segni pubblici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 640, second comma, n. 2-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019,18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017
273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.271702-01; Sez.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.271702-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Lombardo Giovanni nato a FIRENZE il 16/05/1965avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Giovanni Lombardo;considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, all’affermazione di responsabilitàper il reato di truffa aggravata (il primo) e alla applicazione dell’aggravante di cui all’art. 640,secondo comma, n. 2-bis (attuale terzo comma), cod. pen. (il secondo), non sono formulatiin termini consentiti dalla legge in questa sede;che, infatti, prospettando doglianze, che non connotate dalla pertinente e specificaindividuazione del travisamento delle prove invocato fuoriescono dal perimetro delsindacato di legittimità, essendo volte a censurare la valutazione e il giudizio di rilevanzadelle risultanze processuali come effettuati dai giudici di merito in senso conforme tra loro(Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019,18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.271702-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01), i suddetti motivirisultano meramente riproduttivi di rilievi già dedotti in appello e già esaminati e disattesidalla Corte territoriale con congrua motivazione, conforme ai principi di diritto consolidatinella giurisprudenza di questa Corte, dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, non essendo connotati da un effettivo confronto con la complessità delleargomentazioni poste a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 5-6, sullaidentificazione dell’imputato quale autore della condotta truffaldina ascrittagli, essendo lasomma di denaro pagata dalla persona offesa, per il bene mai consegnatole, confluita sullacarta Postepay lui intestata e da ritenersi nella sua piena disponibilità al momento dei fatti, inassenza di denunce di smarrimento della stessa; e le pagg. 6-8 sulla sussistenza deipresupposti applicativi della aggravante della minorata difesa);ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge evizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuantigeneriche con criterio di prevalenza rispetto all’aggravante della minorata difesa, non èconsentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazionediscrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato dinanzi a questa Corte –come nel caso di specie (siveda pag. 10 della impugnata sentenza sulla consistente entitàdell’ingiusto profitto ottenuto) non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siasorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare lasoluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezzadella pena irrogata in concreto (cfr.

Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11663/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4563/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39293/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Lombardo Giovanni nato a FIRENZE il 16/05/1965avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Giovanni Lombardo;considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, all’affermazione di responsabilitàper il reato di truffa aggravata (il primo) e alla applicazione dell’aggravante di cui all’art. 640,secondo comma, n. 2-bis (attuale terzo comma), cod. pen. (il secondo), non sono formulatiin termini consentiti dalla legge in questa sede;che, infatti, prospettando doglianze, che non connotate dalla pertinente e specificaindividuazione del travisamento delle prove invocato fuoriescono dal perimetro delsindacato di legittimità, essendo volte a censurare la valutazione e il giudizio di rilevanzadelle risultanze processuali come effettuati dai giudici di merito in senso conforme tra loro(Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019,18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.271702-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01), i suddetti motivirisultano meramente riproduttivi di rilievi già dedotti in appello e già esaminati e disattesidalla Corte territoriale con congrua motivazione, conforme ai principi di diritto consolidatinella giurisprudenza di questa Corte, dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, non essendo connotati da un effettivo confronto con la complessità delleargomentazioni poste a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 5-6, sullaidentificazione dell’imputato quale autore della condotta truffaldina ascrittagli, essendo lasomma di denaro pagata dalla persona offesa, per il bene mai consegnatole, confluita sullacarta Postepay lui intestata e da ritenersi nella sua piena disponibilità al momento dei fatti, inassenza di denunce di smarrimento della stessa; e le pagg. 6-8 sulla sussistenza deipresupposti applicativi della aggravante della minorata difesa);ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge evizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuantigeneriche con criterio di prevalenza rispetto all’aggravante della minorata difesa, non èconsentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazionediscrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato dinanzi a questa Corte –come nel caso di specie (siveda pag. 10 della impugnata sentenza sulla consistente entitàdell’ingiusto profitto ottenuto) non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siasorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare lasoluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezzadella pena irrogata in concreto (cfr.

Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO