Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11662/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming new non-punishability grounds and excessive penalty as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11662/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Alen Marini inadmissible and ordered him to pay court costs. Marini argued for the application of reduced culpability under Article 131-bis of the Penal Code and challenged the lack of mitigating circumstances under Article 62-bis, as well as the excessive sentence. The court rejected these claims because the new ground for non-punishability could not be raised for the first time before this court, and the appellate judges properly exercised their discretion regarding mitigating factors and sentencing without error.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen. The court cannot consider new grounds for non-punishability raised for the first time in a cassation appeal, and the appellate court's assessment of mitigating circumstances and sentencing discretion is unreviewable in terms of fact-finding.

Parole chiave

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new grounds non-punishability first time cassation appeal mitigating circumstances assessment sentencing discretion review inadmissible appeal declaration attenuazione della pena risarcimento alle vittime di reati alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
269913 - 01);ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazionein relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
274783);osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordinealla eccessività della pena, risulta privo di concreta e puntuale specificità, oltre chemanifestamente infondato, in quanto i giudici di appello hanno adeguatamente esplicitato glielementi di cui all’art. 133 cod.
Art. 132 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 62-bis cod. pen
269913 - 01);ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazionein relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.
art. 133 cod. pen
274783);osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordinealla eccessività della pena, risulta privo di concreta e puntuale specificità, oltre chemanifestamente infondato, in quanto i giudici di appello hanno adeguatamente esplicitato glielementi di cui all’art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo
Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah Ayoub
Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano
21465 del 20/03/2019, SemmahAyoubrv, 275782 – 01; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
282693 – 01; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è consentita dalla legge lacensura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazionenon sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Marini Alen nato a CORMONS il 11/01/1973avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Alen Marini;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si richiede l’applicazione dellaparticolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, inquanto, la questione del riconoscimento della suddetta causa di non punibilità non puòessere dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte, ostandovi il disposto di cui all'art.606, comma 3, cod. proc. pen., né può dirsi sussistente l’obbligo del giudice di merito dipronunciare sul punto in difetto di una specifica richiesta in tal senso (Sez. 5, n. 4835 del27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 – 0;

Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, SemmahAyoubrv, 275782 – 01; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913 - 01);ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazionein relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., èmanifestamente infondato, in quanto tenuto conto che la valutazione sulla sussistenza deipresupposti per il riconoscimento delle suddette diminuenti è rimessa al giudice di merito,che esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità,purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelliindicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell'esclusione (cfr.

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) nel caso dispecie, i giudici di appello hanno congruamente assolto all’onere argomentativo in punto didiniego delle attenuanti generiche (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove, si sonoevidenziati: i precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato, la non ravvisabilità disegni di resipiscenza nella condotta successiva al reato, l’omessa restituzione dei gioielli allapersona offesa, nonché la mancanza di un’offerta reale di risarcimento), conformemente allaconsolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022,Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; Sez. 6, n.57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783);osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordinealla eccessività della pena, risulta privo di concreta e puntuale specificità, oltre chemanifestamente infondato, in quanto i giudici di appello hanno adeguatamente esplicitato glielementi di cui all’art. 133 cod. pen. per cui ritenere congrua la pena determinata da partedel giudice di primo grado, dovendosi a tal proposito ribadire che la graduazione deltrattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è consentita dalla legge lacensura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazionenon sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243;

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n.24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020,dep. 2021, Cipollini, non mass);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11662/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4562/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39292/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Marini Alen nato a CORMONS il 11/01/1973avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Alen Marini;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si richiede l’applicazione dellaparticolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, inquanto, la questione del riconoscimento della suddetta causa di non punibilità non puòessere dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte, ostandovi il disposto di cui all'art.606, comma 3, cod. proc. pen., né può dirsi sussistente l’obbligo del giudice di merito dipronunciare sul punto in difetto di una specifica richiesta in tal senso (Sez. 5, n. 4835 del27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 – 0;

Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, SemmahAyoubrv, 275782 – 01; Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913 - 01);ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazionein relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., èmanifestamente infondato, in quanto tenuto conto che la valutazione sulla sussistenza deipresupposti per il riconoscimento delle suddette diminuenti è rimessa al giudice di merito,che esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità,purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelliindicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell'esclusione (cfr.

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) nel caso dispecie, i giudici di appello hanno congruamente assolto all’onere argomentativo in punto didiniego delle attenuanti generiche (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove, si sonoevidenziati: i precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato, la non ravvisabilità disegni di resipiscenza nella condotta successiva al reato, l’omessa restituzione dei gioielli allapersona offesa, nonché la mancanza di un’offerta reale di risarcimento), conformemente allaconsolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022,Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; Sez. 6, n.57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783);osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordinealla eccessività della pena, risulta privo di concreta e puntuale specificità, oltre chemanifestamente infondato, in quanto i giudici di appello hanno adeguatamente esplicitato glielementi di cui all’art. 133 cod. pen. per cui ritenere congrua la pena determinata da partedel giudice di primo grado, dovendosi a tal proposito ribadire che la graduazione deltrattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è consentita dalla legge lacensura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazionenon sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243;

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n.24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020,dep. 2021, Cipollini, non mass);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO