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Ordinanza — n. 11661/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for being generic and reiterative without specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11661/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new assessment of criminal responsibility and sentencing, but the court found these arguments merely repetitive of the lower court's detailed reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific legal grounds and precise references to the lower court's decision required by law.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Appeals must be specific and non-repetitive, failing if they merely restate lower court arguments without new legal grounds or precise references to the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reiterative arguments specificity requirement court costs criminal procedure Cassazione carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Gersole Maurizio nato a VILLA SAN GIOVANNI il 05/12/1962avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso di Gersole Maurizio;ritenuto che i motivi di ricorso proposti sia quanto all’accertamento della responsabilità,che quanto alla dosimetria della pena sono non consentiti, in quanto totalmente reiterativi deimotivi di appello (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in assenza diconfronto con la motivazione della Corte di appello, completa, logicamente articolata e deltutto esente da manifesta illogicità;che il primo motivo di ricorso, oltre che totalmente generico e confuso nella suaarticolazione (con un richiamo normativo non coerente con il mezzo di impugnazionepen.), non è consentito in quanto totalmente reiterativo, in assenza di confronto con lamotivazione della Corte di appello, che ha compiutamente argomentato quantoall’accertamento di responsabilità a carico del ricorrente, richiamando in modo speecifico edanalitico le modalità con le quali la persona offesa riconosceva il ricorrente quale autoredella rapina con armi, commessa da più persone riunite (si veda in tal senso pag. 6 e segg.della motivazione dove è stato valorizzato il contesto in cui la azione veniva posta in essere,il fatto che il viso del ricorrente fosse del tutto visibile in considerazione del tipo di cascoindossato, la conferma intervenuta da parte della persona offesa sia in fase di indagini, chein modo risolutivo ed assolutamente certo in sede dibattimentale, la esclusione di qualsiasiforma di condizionamento o suggestione, la esclusione di contatti pre udienza tra la personaoffesa e il ricorrente, la considerazione delle allegazioni difensive quanto all’alibi del tuttosmentito dalla analisi della documentazione prodotta dalla difesa, la tardività ed irrilevanzadella richiesta di rinnovazione istruttoria in appello);ritenuto che il secondo e terzo motivo, in punto di accertamento della responsabilità,con particolare riferimento alla mancata considerazione dell’alibi del ricorrente ed allamancata rinnovazione istruttoria, con conseguente violazione del principio dell’oltre ogniragionevole dubbio, oltre che meramente reiterativi in assenza di confronto con le logiche enon censurabili argomentazioni della Corte di appello, tendono a prefigurare unarivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri divalutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato delpresente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti diemergenze processuali valorizzate dai giudicanti (pag. 7 e seg.);che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la suagenericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra lacomplessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste afondamento dell’impugnazione;che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per comericostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando leragioni del loro convincimento, richiamando ed analizzando compiutamente ogni censuradifensiva e disattendendole con ampie argomentazioni con le quali il ricorrente non siconfronta;considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità ed alla asserita violazione del principio del contraddittorio e dell’oltre ogniragionevole dubbio sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena diinammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche,senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlaticongrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;osservato che anche il quarto motivo di ricorso è totalmente generico ed aspecifico, inmancanza di confronto con la motivazione, oltre che del tutto reiterativo quanto alladosimetria della pena ed al regime di concessione delle circostanze attenuanti generiche, inpresenza di una motivazione specifica e puntuale, che ha considerato in assenza diqualsiasi irragionevolezza o illegalità, le caratteristiche della azione, commessa con armi eda più persone riunite, oltre che i precedenti penali specificamente riferibili al ricorrente, pergiungere alla propria argomentata conclusione, che non si presta ad alcuna censura inquesta sede;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11661/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4561/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39282/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Gersole Maurizio nato a VILLA SAN GIOVANNI il 05/12/1962avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso di Gersole Maurizio;ritenuto che i motivi di ricorso proposti sia quanto all’accertamento della responsabilità,che quanto alla dosimetria della pena sono non consentiti, in quanto totalmente reiterativi deimotivi di appello (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in assenza diconfronto con la motivazione della Corte di appello, completa, logicamente articolata e deltutto esente da manifesta illogicità;che il primo motivo di ricorso, oltre che totalmente generico e confuso nella suaarticolazione (con un richiamo normativo non coerente con il mezzo di impugnazionepen.), non è consentito in quanto totalmente reiterativo, in assenza di confronto con lamotivazione della Corte di appello, che ha compiutamente argomentato quantoall’accertamento di responsabilità a carico del ricorrente, richiamando in modo speecifico edanalitico le modalità con le quali la persona offesa riconosceva il ricorrente quale autoredella rapina con armi, commessa da più persone riunite (si veda in tal senso pag. 6 e segg.della motivazione dove è stato valorizzato il contesto in cui la azione veniva posta in essere,il fatto che il viso del ricorrente fosse del tutto visibile in considerazione del tipo di cascoindossato, la conferma intervenuta da parte della persona offesa sia in fase di indagini, chein modo risolutivo ed assolutamente certo in sede dibattimentale, la esclusione di qualsiasiforma di condizionamento o suggestione, la esclusione di contatti pre udienza tra la personaoffesa e il ricorrente, la considerazione delle allegazioni difensive quanto all’alibi del tuttosmentito dalla analisi della documentazione prodotta dalla difesa, la tardività ed irrilevanzadella richiesta di rinnovazione istruttoria in appello);ritenuto che il secondo e terzo motivo, in punto di accertamento della responsabilità,con particolare riferimento alla mancata considerazione dell’alibi del ricorrente ed allamancata rinnovazione istruttoria, con conseguente violazione del principio dell’oltre ogniragionevole dubbio, oltre che meramente reiterativi in assenza di confronto con le logiche enon censurabili argomentazioni della Corte di appello, tendono a prefigurare unarivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri divalutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato delpresente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti diemergenze processuali valorizzate dai giudicanti (pag. 7 e seg.);che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la suagenericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra lacomplessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste afondamento dell’impugnazione;che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per comericostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando leragioni del loro convincimento, richiamando ed analizzando compiutamente ogni censuradifensiva e disattendendole con ampie argomentazioni con le quali il ricorrente non siconfronta;considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità ed alla asserita violazione del principio del contraddittorio e dell’oltre ogniragionevole dubbio sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena diinammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche,senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlaticongrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;osservato che anche il quarto motivo di ricorso è totalmente generico ed aspecifico, inmancanza di confronto con la motivazione, oltre che del tutto reiterativo quanto alladosimetria della pena ed al regime di concessione delle circostanze attenuanti generiche, inpresenza di una motivazione specifica e puntuale, che ha considerato in assenza diqualsiasi irragionevolezza o illegalità, le caratteristiche della azione, commessa con armi eda più persone riunite, oltre che i precedenti penali specificamente riferibili al ricorrente, pergiungere alla propria argomentata conclusione, che non si presta ad alcuna censura inquesta sede;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO