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Ordinanza — n. 11660/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding non-punishability due to minor offense and general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11660/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Carmelo Andolina inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for non-punishability due to the minor nature of the act and requested general mitigating circumstances, but these points were either already rejected in the appellate court or not properly raised there. The court ruled that the lower court correctly applied Article 131-bis of the Penal Code and that the second ground for appeal was procedurally defective because it did not correspond to the actual request made in the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; An appeal claiming non-punishability due to minor offense is inadmissible if the lower court correctly identified aggravating factors, and a separate claim for general mitigating circumstances is inadmissible if it was not the subject of the appellate judgment, breaking the chain of devolution.

Parole chiave

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non-punishability minor offense general mitigating circumstances chain of devolution interruption procedural inadmissibility appellate summary judgment porto abusivo di armi oggetto pericoloso infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013
Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep.
Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci
2014, n.m., in senso conforme di recenteSez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro
14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro,n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella
15882 del 20/02/2025, Salinaro,n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile
Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Andolina Carmelo nato a PALERMO il 14/09/1990avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Carmelo Andolina;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione della causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti, seppur intermini oltre modo generici in appello, e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale, risulta anche manifestamente infondato, in quanto, nel caso di specie, i giudici diappello hanno fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. edei principi di diritto che regolano la materia (cfr. ex multis, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016,Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), indicando qualiragioni ostative alla configurabilità della particolare tenuità del fatto: l’assoluta intolleranzarispetto alle disposizioni impartite; la gravità e la pericolosità delle condotte realizzate; lareiterazione delle condotte; i numerosi precedenti, anche specifici, posti a carico delricorrente e dimostrativi di una sua peculiare propensione criminale; l’entità del dannomateriale, che, pur in assenza di una esatta quantificazione, deve ritenersi non irrisoria, datala natura dei danneggiamenti posti in essere;osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generichenon risulta oggetto di motivo di ricorso in appello, come emerge dal riepilogo contenuto insentenza (che ha individuato l’oggetto del secondo motivo di ricorso in relazione allarichiesta di una riduzione della pena con richiamo al minimo edittale previsto), riepilogo noncontestato dal ricorrente in questa sede (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.270627-01;

Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recenteSez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro,n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024,Immobile, n.m.), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n.2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11660/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4551/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 39101/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Andolina Carmelo nato a PALERMO il 14/09/1990avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Carmelo Andolina;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione della causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti, seppur intermini oltre modo generici in appello, e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale, risulta anche manifestamente infondato, in quanto, nel caso di specie, i giudici diappello hanno fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. edei principi di diritto che regolano la materia (cfr. ex multis, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016,Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), indicando qualiragioni ostative alla configurabilità della particolare tenuità del fatto: l’assoluta intolleranzarispetto alle disposizioni impartite; la gravità e la pericolosità delle condotte realizzate; lareiterazione delle condotte; i numerosi precedenti, anche specifici, posti a carico delricorrente e dimostrativi di una sua peculiare propensione criminale; l’entità del dannomateriale, che, pur in assenza di una esatta quantificazione, deve ritenersi non irrisoria, datala natura dei danneggiamenti posti in essere;osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generichenon risulta oggetto di motivo di ricorso in appello, come emerge dal riepilogo contenuto insentenza (che ha individuato l’oggetto del secondo motivo di ricorso in relazione allarichiesta di una riduzione della pena con richiamo al minimo edittale previsto), riepilogo noncontestato dal ricorrente in questa sede (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.270627-01;

Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recenteSez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro,n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024,Immobile, n.m.), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n.2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO