Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11659/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on inadmissibility grounds for criminal convictions regarding credit card misuse and phone receipt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11659/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the criminal appeal filed by Ben Ali Bachir inadmissible, ordering him to pay court costs. The court rejected the first ground for appeal as improperly formulated, noting it sought a re-evaluation of evidence already thoroughly assessed by lower courts. The second ground was dismissed because it merely reiterated arguments previously rejected by the appellate court regarding the validity of a seizure report. Consequently, the conviction for misuse of a credit card and phone receipt stands without further review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be strictly limited to specific legal grounds; arguments merely rehashing facts or requesting new evidence evaluations are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility reiteration of lower court rulings misuse of credit card crime of phone receipt seizure report validity evidence re-evaluation prohibition court costs award uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 493-ter cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 493-ter cod. pen
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, Slavov
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
31/01/2020), Slavov, Rv.278225 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Ben Ali Bachir nato in Tunisia il 24/01/1996avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Ben Ali Bachir e la memoria del 10/02/2026;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e viziodi motivazione, anche per travisamento, in ordine all'affermazione della penaleresponsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., non èformulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, con doglianze in fatto, èfinalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie in relazione ai medesimiprofili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambe lesentenze di merito, che hanno congruamente e logicamente sottolineato come emergessecon tutta evidenza la responsabilità del Bachir per l'indebito utilizzo della carta di creditodella persona offesa;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge inrelazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. per asserita mancata declaratoria di nullità delverbale di rinvenimento, non è deducibile in questa sede in quanto fondato su censure che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmentedisattese dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), laquale ha ritenuto non solo la validità del detto verbale, ma anche raggiunta la prova dellaresponsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione del telefono cellulare, uniformandosiall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui risponde diricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementiprobatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, nonfornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità, come emergedalla valutazione espressa in modo specifico in tal senso sia dal giudice di primo grado chedalla Corte di appello (cfr.

Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019 Ud.(dep. 31/01/2020), Slavov, Rv.278225 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01; Sez. 2, n. 43427 del07/09/2016, Ancona, Rv. 267969);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11659/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4524/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 38752/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Ben Ali Bachir nato in Tunisia il 24/01/1996avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Ben Ali Bachir e la memoria del 10/02/2026;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e viziodi motivazione, anche per travisamento, in ordine all'affermazione della penaleresponsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., non èformulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, con doglianze in fatto, èfinalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie in relazione ai medesimiprofili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambe lesentenze di merito, che hanno congruamente e logicamente sottolineato come emergessecon tutta evidenza la responsabilità del Bachir per l'indebito utilizzo della carta di creditodella persona offesa;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge inrelazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. per asserita mancata declaratoria di nullità delverbale di rinvenimento, non è deducibile in questa sede in quanto fondato su censure che sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmentedisattese dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), laquale ha ritenuto non solo la validità del detto verbale, ma anche raggiunta la prova dellaresponsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione del telefono cellulare, uniformandosiall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui risponde diricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementiprobatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, nonfornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità, come emergedalla valutazione espressa in modo specifico in tal senso sia dal giudice di primo grado chedalla Corte di appello (cfr.

Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019 Ud.(dep. 31/01/2020), Slavov, Rv.278225 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01; Sez. 2, n. 43427 del07/09/2016, Ancona, Rv. 267969);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO