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Ordinanza — n. 11657/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specificity and reproducing lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11657/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Juri Di Blasio inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued for a violation of law regarding fraud and sentencing leniency, but the court found these claims merely reproduced arguments already rejected by the appellate court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific; generic or repetitive arguments regarding lower court reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments Cassazione ordinanza procedural dismissal reati contro la pubblica autorità ingiuria violazione dell'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017, Del
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
282693) e potendosi giustificareil diniego delle diminuenti in parola anche solo sulla base dei precedenti penali a carico delprevenuto (cfr.Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Di Blasio Juri nato a GUARDIAGRELE il 15/07/1977avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Juri Di Blasio;considerato che il ricorso prospetta censure formulate in termini non consentiti dallalegge in questa sede, essendo, oltre che manifestamente infondate, anche tutte riproduttivedi profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dallaCorte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramenteapparenti (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);che, in particolare, con riferimento al primo motivo di ricorso, con cui si denuncia viziodi violazione di legge e vizio di motivazione perché apparente per avere i giudici di meritofondato il giudizio di responsabilità su un’errata valutazione della rilevanza di determinaterisultanze processuali, deve rilevarsi come i giudici di appello, in conformità all’indirizzo diquesta Corte (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), hannocorrettamente dedotto la partecipazione cosciente e volontaria dell’odierno ricorrenteall’operazione truffaldina sulla base del decisivo elemento costituito dall’accreditodell’ingiusto profitto sulla carta prepagata lui intestata e da ritenersi da lui attivata e nella suapiena disponibilità data l’assenza di una denuncia di furto o smarrimento della stessa o deisuoi documenti di identità richiesti ai fini dell’attivazione del conto (pagg. 3-5 della impugnatasentenza);che, con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio diviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dellaparticolare tenuità del fatto, deve evidenziarsi come la Corte di merito abbia fatto correttaapplicazione del disposto normativo di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dei principi di dirittoconsolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (cfr.

Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018,Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; Sez. 3, n. 776del 04/04/2017, dep. 2018, Del, Rv. 271863), valutando quali ragioni ostative all’applicabilitàdella causa di non punibilità: la non esiguità del danno, le modalità della condotta el’abitualità della condotta, desumibile dai numerosi e gravi precedenti, anche della stessaindole, posti a carico dell’odierno ricorrente;che, infine, per quanto attiene al terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio diviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, deve sottolinearsi che i giudici di merito hanno motivato laloro decisione facendo riferimento alle modalità della condotta criminosa e ai precedentispecifici dell’imputato, in linea con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cuinon è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellededotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione(cfr.

Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693) e potendosi giustificareil diniego delle diminuenti in parola anche solo sulla base dei precedenti penali a carico delprevenuto (cfr.Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; es. Sez. 6, n. 57565 del15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11657/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4518/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 38725/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Di Blasio Juri nato a GUARDIAGRELE il 15/07/1977avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Juri Di Blasio;considerato che il ricorso prospetta censure formulate in termini non consentiti dallalegge in questa sede, essendo, oltre che manifestamente infondate, anche tutte riproduttivedi profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dallaCorte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramenteapparenti (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);che, in particolare, con riferimento al primo motivo di ricorso, con cui si denuncia viziodi violazione di legge e vizio di motivazione perché apparente per avere i giudici di meritofondato il giudizio di responsabilità su un’errata valutazione della rilevanza di determinaterisultanze processuali, deve rilevarsi come i giudici di appello, in conformità all’indirizzo diquesta Corte (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), hannocorrettamente dedotto la partecipazione cosciente e volontaria dell’odierno ricorrenteall’operazione truffaldina sulla base del decisivo elemento costituito dall’accreditodell’ingiusto profitto sulla carta prepagata lui intestata e da ritenersi da lui attivata e nella suapiena disponibilità data l’assenza di una denuncia di furto o smarrimento della stessa o deisuoi documenti di identità richiesti ai fini dell’attivazione del conto (pagg. 3-5 della impugnatasentenza);che, con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio diviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dellaparticolare tenuità del fatto, deve evidenziarsi come la Corte di merito abbia fatto correttaapplicazione del disposto normativo di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dei principi di dirittoconsolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (cfr.

Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018,Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; Sez. 3, n. 776del 04/04/2017, dep. 2018, Del, Rv. 271863), valutando quali ragioni ostative all’applicabilitàdella causa di non punibilità: la non esiguità del danno, le modalità della condotta el’abitualità della condotta, desumibile dai numerosi e gravi precedenti, anche della stessaindole, posti a carico dell’odierno ricorrente;che, infine, per quanto attiene al terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio diviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, deve sottolinearsi che i giudici di merito hanno motivato laloro decisione facendo riferimento alle modalità della condotta criminosa e ai precedentispecifici dell’imputato, in linea con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cuinon è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellededotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione(cfr.

Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693) e potendosi giustificareil diniego delle diminuenti in parola anche solo sulla base dei precedenti penali a carico delprevenuto (cfr.Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; es. Sez. 6, n. 57565 del15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO