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Ordinanza — n. 11655/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11655/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11655/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZASul ricorso proposto da:Croce Luca nato a Sanremo il 03/01/1991avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Luca Croce;considerato che l’unico articolato motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazionedi legge e vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all’affermazione diresponsabilità per i due reati di truffa, di cui ai capi di imputazione a) e c), e di minacce, dicui al capo b) di imputazione, oltre che privo di specificità, perché riproduttivo di profili giàesaminati e disattesi dai giudici di merito, risulta anche manifestamente infondato, in quantola Corte territoriale, aderendo e richiamandosi alla ricostruzione dei fatti e alla valutazionedelle risultanze processuali come effettuate dal giudice di primo grado, ha posto a base dellaconferma del giudizio di condanna, una congrua e logica motivazione, esente da vizicensurabili in questa sede (si vedano le pagg. 5-10 della impugnata sentenza quanto allecondotte preordinate a carpire la fiducia delle persone offese, alla esplicita ricostruzione diun collaudato modus operandi, alle azioni poste in essere immediatamente dopo laconsegna dei beni, indicative di un dolo univoco e diretto in diretta correlazione con le attivitàfraudolentemente poste in essere e con il conseguente ingiusto profitto, in assenza diqualsiasi elemento a supporto della tesi alternativa proposta dal ricorrente quanto ad unaasserita insolvenza sopravvenuta);che, a tal proposito, venendo in considerazione una cosiddetta “doppia conforme”,giova ribadire come nella motivazione della sentenza, il giudice di secondo grado non siatenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere inesame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, tenuto conto che la pronuncia diappello si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima siaadottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, cosicché le due sentenzepossono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale(cfr. ex multis:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11655/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 6, n. 34532 del22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 – 01);considerato che il motivo così proposto si limita ad introdurre una proposta di letturaalternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758-01), in presenza, tra l’altro, di censure del tutto reiterative;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

Parole chiave

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licenziamento del pubblico dipendente disdetta licenziamento abusivo soppressione delle prestazioni abbandono del posto di lavoro revoca disciplinare
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Croce Luca nato a Sanremo il 03/01/1991avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Luca Croce;considerato che l’unico articolato motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazionedi legge e vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all’affermazione diresponsabilità per i due reati di truffa, di cui ai capi di imputazione a) e c), e di minacce, dicui al capo b) di imputazione, oltre che privo di specificità, perché riproduttivo di profili giàesaminati e disattesi dai giudici di merito, risulta anche manifestamente infondato, in quantola Corte territoriale, aderendo e richiamandosi alla ricostruzione dei fatti e alla valutazionedelle risultanze processuali come effettuate dal giudice di primo grado, ha posto a base dellaconferma del giudizio di condanna, una congrua e logica motivazione, esente da vizicensurabili in questa sede (si vedano le pagg. 5-10 della impugnata sentenza quanto allecondotte preordinate a carpire la fiducia delle persone offese, alla esplicita ricostruzione diun collaudato modus operandi, alle azioni poste in essere immediatamente dopo laconsegna dei beni, indicative di un dolo univoco e diretto in diretta correlazione con le attivitàfraudolentemente poste in essere e con il conseguente ingiusto profitto, in assenza diqualsiasi elemento a supporto della tesi alternativa proposta dal ricorrente quanto ad unaasserita insolvenza sopravvenuta);che, a tal proposito, venendo in considerazione una cosiddetta “doppia conforme”,giova ribadire come nella motivazione della sentenza, il giudice di secondo grado non siatenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere inesame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, tenuto conto che la pronuncia diappello si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima siaadottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, cosicché le due sentenzepossono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale(cfr. ex multis:

Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 6, n. 34532 del22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 – 01);considerato che il motivo così proposto si limita ad introdurre una proposta di letturaalternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758-01), in presenza, tra l’altro, di censure del tutto reiterative;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11655/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4511/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 38658/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Croce Luca nato a Sanremo il 03/01/1991avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Luca Croce;considerato che l’unico articolato motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazionedi legge e vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all’affermazione diresponsabilità per i due reati di truffa, di cui ai capi di imputazione a) e c), e di minacce, dicui al capo b) di imputazione, oltre che privo di specificità, perché riproduttivo di profili giàesaminati e disattesi dai giudici di merito, risulta anche manifestamente infondato, in quantola Corte territoriale, aderendo e richiamandosi alla ricostruzione dei fatti e alla valutazionedelle risultanze processuali come effettuate dal giudice di primo grado, ha posto a base dellaconferma del giudizio di condanna, una congrua e logica motivazione, esente da vizicensurabili in questa sede (si vedano le pagg. 5-10 della impugnata sentenza quanto allecondotte preordinate a carpire la fiducia delle persone offese, alla esplicita ricostruzione diun collaudato modus operandi, alle azioni poste in essere immediatamente dopo laconsegna dei beni, indicative di un dolo univoco e diretto in diretta correlazione con le attivitàfraudolentemente poste in essere e con il conseguente ingiusto profitto, in assenza diqualsiasi elemento a supporto della tesi alternativa proposta dal ricorrente quanto ad unaasserita insolvenza sopravvenuta);che, a tal proposito, venendo in considerazione una cosiddetta “doppia conforme”,giova ribadire come nella motivazione della sentenza, il giudice di secondo grado non siatenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere inesame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, tenuto conto che la pronuncia diappello si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima siaadottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, cosicché le due sentenzepossono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale(cfr. ex multis:

Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 6, n. 34532 del22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 – 01);considerato che il motivo così proposto si limita ad introdurre una proposta di letturaalternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758-01), in presenza, tra l’altro, di censure del tutto reiterative;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO