Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for violating specific procedural requirements regarding fact review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Antonio Chiaramida inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's application of Article 640 of the Penal Code, arguing a violation of law regarding the assessment of facts and credibility. The court rejected this claim because the appeal lacked the specific factual arguments required by procedural law and merely repeated points already dismissed by the territorial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) and Art. 591, comma 1 of the Code of Criminal Procedure; An appeal alleging a violation of law is inadmissible if it fails to provide specific factual arguments and merely rehashes points already examined and dismissed by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZASul ricorso proposto da:Chiaramida Antonio nato a Brescia il 29/09/1976avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Antonio Chiaramida;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di leggein ordine all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis (oggi terzo comma), cod. pen., non èconsentito dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo rilievi già compiutamenteesaminati e disattesi dalla Corte territoriale e in termini del tutto privi dei requisiti di specificitàrichiesti dagli artt. 581, comma 1, lett.
c) e 591, comma 1, cod. proc. pen., esso risulta voltoa censurare il “travisamento dei fatti”, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni resedalla persona offesa e l’assenza di elementi probatori idonei a ritenere integrata la suddettafattispecie criminosa e l’applicata aggravante della minorata difesa;che, a tal proposito, ribadito che è precluso a questa Corte procedere ad unarivalutazione e ad un nuovo diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali e/o aduna diversa ricostruzione dei fatti con criteri diversi da quelli utilizzati dai giudici di merito (cfr.Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01;
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017,D’Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01; Sez. 2,n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella,Rv. 226074), deve evidenziarsi che, nel caso di specie, attraverso congrue e logicheargomentazioni, con cui la difesa ha omesso un effettivo confronto (cfr. Sez.2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), i giudici di appello (si vedano le pagg. 6-11 della impugnata sentenza) hannocompiutamente indicato gli elementi di fatto e di diritto posti a base del giudizio diresponsabilità dell’odierno ricorrente e correttamente applicato l’aggravante di cui all’art.640, secondo comma, n. 2-bis (attuale terzo comma), cod. pen., in conformità all’indirizzoconsolidato di questa Corte (si veda:
Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, dep. 2022, Leva, Rv.282741 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11654/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daMARIA DANIELA BORSELLINO - Presidente - Ord. n. sez. 4508/2026GIOVANNI ARIOLLI CC - 17/03/2026GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 38627/2025MARZIA MINUTILLO TURTUR - Relatore -DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Chiaramida Antonio nato a Brescia il 29/09/1976avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Antonio Chiaramida;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di leggein ordine all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis (oggi terzo comma), cod. pen., non èconsentito dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo rilievi già compiutamenteesaminati e disattesi dalla Corte territoriale e in termini del tutto privi dei requisiti di specificitàrichiesti dagli artt. 581, comma 1, lett.
c) e 591, comma 1, cod. proc. pen., esso risulta voltoa censurare il “travisamento dei fatti”, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni resedalla persona offesa e l’assenza di elementi probatori idonei a ritenere integrata la suddettafattispecie criminosa e l’applicata aggravante della minorata difesa;che, a tal proposito, ribadito che è precluso a questa Corte procedere ad unarivalutazione e ad un nuovo diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali e/o aduna diversa ricostruzione dei fatti con criteri diversi da quelli utilizzati dai giudici di merito (cfr.Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01;
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017,D’Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01; Sez. 2,n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella,Rv. 226074), deve evidenziarsi che, nel caso di specie, attraverso congrue e logicheargomentazioni, con cui la difesa ha omesso un effettivo confronto (cfr. Sez.2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), i giudici di appello (si vedano le pagg. 6-11 della impugnata sentenza) hannocompiutamente indicato gli elementi di fatto e di diritto posti a base del giudizio diresponsabilità dell’odierno ricorrente e correttamente applicato l’aggravante di cui all’art.640, secondo comma, n. 2-bis (attuale terzo comma), cod. pen., in conformità all’indirizzoconsolidato di questa Corte (si veda:
Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, dep. 2022, Leva, Rv.282741 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINOP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR MARIA DANIELA BORSELLINO