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Ordinanza — n. 11652/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11652/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11652/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZASul ricorso proposto da:Babuscio Angelo Alexandru, nato in Romania il 14/06/1995avverso la sentenza del 14/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Tarantoudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalleparti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi Taranto nei confronti di Angelo Alexandru Babuscio;considerato che il ricorso, che denuncia generiche illogicità della sentenza e nonmeglio precisati travisamenti, non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);rilevato, per un verso, che la più recente ermeneusi della giurisprudenza di legittimitàè nel senso di ritenere che «In tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorsoper cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione dellarecidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto» (Sez. 5 n.11253 del 13/01/2023, Carandente Giarrusso, RV. 284305);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11652/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3343/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 38134/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Babuscio Angelo Alexandru, nato in Romania il 14/06/1995avverso la sentenza del 14/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Tarantoudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalleparti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi Taranto nei confronti di Angelo Alexandru Babuscio;considerato che il ricorso, che denuncia generiche illogicità della sentenza e nonmeglio precisati travisamenti, non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);rilevato, per un verso, che la più recente ermeneusi della giurisprudenza di legittimitàè nel senso di ritenere che «In tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorsoper cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione dellarecidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto» (Sez. 5 n.11253 del 13/01/2023, Carandente Giarrusso, RV. 284305);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11652/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi Taranto nei confronti di Angelo Alexandru Babuscio;considerato che il ricorso, che denuncia generiche illogicità della sentenza e nonmeglio precisati travisamenti, non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);rilevato, per un verso, che la più recente ermeneusi della giurisprudenza di legittimitàè nel senso di ritenere che «In tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorsoper cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione dellarecidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto» (Sez. 5 n.11253 del 13/01/2023, Carandente Giarrusso, RV. 284305);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11652/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3343/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 38134/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Babuscio Angelo Alexandru, nato in Romania il 14/06/1995avverso la sentenza del 14/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Tarantoudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalleparti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi Taranto nei confronti di Angelo Alexandru Babuscio;considerato che il ricorso, che denuncia generiche illogicità della sentenza e nonmeglio precisati travisamenti, non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);rilevato, per un verso, che la più recente ermeneusi della giurisprudenza di legittimitàè nel senso di ritenere che «In tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorsoper cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione dellarecidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto» (Sez. 5 n.11253 del 13/01/2023, Carandente Giarrusso, RV. 284305);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;

Parole chiave

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oltraggio alla corte diritto di ottenere una decisione condono delle spese procedurali esame di cassazione domanda di ricusazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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ORDINANZASul ricorso proposto da:Babuscio Angelo Alexandru, nato in Romania il 14/06/1995avverso la sentenza del 14/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Tarantoudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalleparti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi Taranto nei confronti di Angelo Alexandru Babuscio;considerato che il ricorso, che denuncia generiche illogicità della sentenza e nonmeglio precisati travisamenti, non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);rilevato, per un verso, che la più recente ermeneusi della giurisprudenza di legittimitàè nel senso di ritenere che «In tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorsoper cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione dellarecidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto» (Sez. 5 n.11253 del 13/01/2023, Carandente Giarrusso, RV. 284305);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11652/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3343/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 38134/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Babuscio Angelo Alexandru, nato in Romania il 14/06/1995avverso la sentenza del 14/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Tarantoudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalleparti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi Taranto nei confronti di Angelo Alexandru Babuscio;considerato che il ricorso, che denuncia generiche illogicità della sentenza e nonmeglio precisati travisamenti, non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citatariforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo permotivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della penao della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);rilevato, per un verso, che la più recente ermeneusi della giurisprudenza di legittimitàè nel senso di ritenere che «In tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorsoper cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione dellarecidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto» (Sez. 5 n.11253 del 13/01/2023, Carandente Giarrusso, RV. 284305);ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiaratasenza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui seguela condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA