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Ordinanza — n. 11651/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to late submission of psychiatric report for alternative sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11651/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's rejection of alternative sentencing measures for an over-70-year-old with psychiatric pathology, arguing the court failed to evaluate the statutory prerequisites. The court ruled that the psychiatric report supporting the claim was submitted for the first time in the cassation appeal, rather than during the original proceedings, thereby depriving the trial court of the opportunity to assess its merits.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter, comma 1, legge n. 354 del 1967; The appeal is inadmissible when the evidence required to substantiate the prerequisites for alternative sentencing measures is produced for the first time in the cassation appeal, preventing the lower court from evaluating its relevance.

Parole chiave

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alternative sentencing measures psychiatric pathology inadmissible appeal late evidence submission Tribunale di Sorveglianza over-70-year-old cassation procedure malattia psichica

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter, comma 1, legge n. 354 del 1967
Corte cost. n. 186 del 2000
Art. 52 d.lgs. 196/03
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

XX ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato le sue istanze diaffidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà in relazione alresiduo di pena in corso di espiazione per i reati indicati nel provvedimento di esecuzione dipene concorrenti del 16 settembre 20204;rilevato che, con due motivi, denuncia violazione di legge e vizio di motivazionelimitatamente all’omessa valutazione dei presupposti della misura alternativa di cui all’art.47-ter, comma 1, legge n. 354 del 19675 (Ord. pen.), trattandosi di condannatoultrasettantenne affetto da patologia psichiatrica;rilevato che il condannato non aveva fatto richiesta di ammissione a tale misuraalternativa, né aveva posto il Tribunale in condizione di valutarne la meritevolezza, posto chela perizia psichiatrica, attestante la patologia del condannato, è stata prodotta per la primavolta con il ricorso per cassazione;itenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11651/2026196/2003 e ss.mm.

Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3342/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 38088/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXavverso l'ordinanza del 15/10/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che XXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato le sue istanze diaffidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà in relazione alresiduo di pena in corso di espiazione per i reati indicati nel provvedimento di esecuzione dipene concorrenti del 16 settembre 20204;rilevato che, con due motivi, denuncia violazione di legge e vizio di motivazionelimitatamente all’omessa valutazione dei presupposti della misura alternativa di cui all’art.47-ter, comma 1, legge n. 354 del 19675 (Ord. pen.), trattandosi di condannatoultrasettantenne affetto da patologia psichiatrica;rilevato che il condannato non aveva fatto richiesta di ammissione a tale misuraalternativa, né aveva posto il Tribunale in condizione di valutarne la meritevolezza, posto chela perizia psichiatrica, attestante la patologia del condannato, è stata prodotta per la primavolta con il ricorso per cassazione;itenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.