Italian Supreme Court dismisses appeal regarding conditional sentence revocation due to procedural error in citing the revoking judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's revocation of his conditional sentence, arguing the cited revoking judgment referred to a 2011 crime rather than the 2008 offense required for revocation. The court found the appellant's argument manifestly unfounded because the revoking judgment was correctly identified in the criminal certificate, and the error lay solely in the appellant's incorrect citation of the execution order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant's ground for revocation of a conditional sentence is based on a manifestly unfounded error in identifying the specific judgment cited in the execution order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZASul ricorso proposto da:Soloperto Massimiliano, nato a Bari il 03/04/1974avverso l'ordinanza del 30/09/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Massimiliano Soloperto ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, harevocato nei suoi riguardi il beneficio della sospensione condizionale della pena concessocon sentenza del Tribunale di Bari del 17 novembre 2004, irrevocabile il 9 gennaio 2005, e,con unico motivo, lamenta l’assenza dei presupposti per la revoca del beneficio, poiché lasentenza indicata sub2 del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dallocale Pubblico ministero riguarderebbe reati commessi nell’anno 2011 e non, come ritenutonel provvedimento impugnato, nel 2008;rilevato che la censura è manifestamente infondata poiché muove dall’inesattaindicazione della sentenza revocante (indicata al n. 2 del certificato penale in atti e non,come erroneamente indicato dal ricorrente, al n. 2 dell’ordine di esecuzione) con la qualeSoloperto è stato condannato per un reato commesso l’8 luglio 2008 e, dunque, nelquinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il beneficio era statoconcesso;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11650/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3339/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 38022/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Soloperto Massimiliano, nato a Bari il 03/04/1974avverso l'ordinanza del 30/09/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Massimiliano Soloperto ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, harevocato nei suoi riguardi il beneficio della sospensione condizionale della pena concessocon sentenza del Tribunale di Bari del 17 novembre 2004, irrevocabile il 9 gennaio 2005, e,con unico motivo, lamenta l’assenza dei presupposti per la revoca del beneficio, poiché lasentenza indicata sub2 del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dallocale Pubblico ministero riguarderebbe reati commessi nell’anno 2011 e non, come ritenutonel provvedimento impugnato, nel 2008;rilevato che la censura è manifestamente infondata poiché muove dall’inesattaindicazione della sentenza revocante (indicata al n. 2 del certificato penale in atti e non,come erroneamente indicato dal ricorrente, al n. 2 dell’ordine di esecuzione) con la qualeSoloperto è stato condannato per un reato commesso l’8 luglio 2008 e, dunque, nelquinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il beneficio era statoconcesso;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA