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Ordinanza — n. 11649/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for non-punishment due to failure to devolve social danger assessment arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11649/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to devolve specific arguments regarding the current social danger to the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court incorrectly applied principles concerning the recognition of legal benefits and the special leniency of the offense. The court ruled that the trial judge could legitimately reference the social danger assessment underlying the preventive measure when evaluating the crime of failing to deposit bail, thereby rejecting the claim for non-punishment.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 76 d.lgs. n. 159/2011; The Supreme Court holds that an appeal is inadmissible if it raises issues not devolved to the Court of Appeal, and that the trial judge may legitimately consider social danger factors when assessing non-punishment for bail violations by preventive measure subjects.

Parole chiave

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inadmissible appeal social danger assessment preventive measure non-punishment benefit devolved arguments bail deposit violation Cassa delle ammende carcerazione cautelativa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco
proc.pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto deimotivi di appello» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Ventura Marco Michele, nato a Caltanissetta il 21/04/1987avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Marco Michele Ventura ricorre avverso la sentenza in preambolo conla quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna nei suoi riguardi peril reato di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce cinque motivi di ricorso;rilevato che il primo e il secondo motivo sono motivi non consentiti e, in ogni casomanifestamente infondati.

Il tema della valutazione dell’attualità della pericolosità sociale delsottoposto a misura di prevenzione non era, infatti, stato devoluto con l’atto di appello e,comunque, la censura del ricorrente - con cui si denuncia l’apparenza della motivazione - èdel tutto eccentrica rispetto al reato per cui è condanna, ossia quello d’inottemperanzaall'ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione(nella specie, della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno);rilevato del pari non devoluto il quinto motivo nella parte concernente l’invocatoriconoscimento dei benefici di legge e, segnatamente, la sospensione condizionale dellapena;ricordato che «É inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc.pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto deimotivi di appello» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306;

Sez. 2, n. 29707 del08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745);ritenuto che a non miglior sorte è destinato il quarto motivo che si appunta, per verorichiamando una motivazione che trova riscontro nel provvedimento impugnato, sul mancatoriconoscimento della speciale tenuità del fatto.;richiamato, invero, il principio espresso in sede di legittimità secondo cui al fine diescludere la configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazioneal reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte di soggettosottoposto a misura di prevenzione (nella specie, della sorveglianza speciale), di cui all'art.76 d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice di merito, a prescindere dell'entità della relativa somma(nella specie, pari ad euro 1.000,00), può legittimamente richiamare gli stessi presuppostidel giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all'adozione della misura diprevenzione, tenendo, altresì, conto dell'allarme sociale derivante dalla violazione delleprescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, in considerazione dell'interesse pubblicocostituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione;ritenuto che, pertanto, la sentenza abbia fatto corretta applicazione di detto principio,laddove ha ritenuto che l'importo (peraltro neppure così modesto) della somma non fosseelemento rilevante nel senso del riconoscimento del beneficio, argomentando in termini chequesta Corte, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame, ha giudicatocongruo e conforme a diritto in quanto fondato sulla considerazione dell'interesse pubblicocostituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione, nonmancando di valorizzare (p.

3) anche la condotta del condannato che non si è neppureadoperato per tentare forme alternative di adempimento (quali dilazioni, rateizzazioni ovverooffrendo garanzie sostitutive);ritenuto che del pari inammissibile è il motivo, del tutto aspecifico e reiterativo, in puntodi dosimetria e di ribadito diniego delle circostanze generiche, poiché il Giudice di secondogrado (p.

4) ha ben chiarito le ragioni a fondamento della decisione,in una materia nellaquale il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimentiinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n.28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11649/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3335/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 37937/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Ventura Marco Michele, nato a Caltanissetta il 21/04/1987avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Marco Michele Ventura ricorre avverso la sentenza in preambolo conla quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna nei suoi riguardi peril reato di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce cinque motivi di ricorso;rilevato che il primo e il secondo motivo sono motivi non consentiti e, in ogni casomanifestamente infondati.

Il tema della valutazione dell’attualità della pericolosità sociale delsottoposto a misura di prevenzione non era, infatti, stato devoluto con l’atto di appello e,comunque, la censura del ricorrente - con cui si denuncia l’apparenza della motivazione - èdel tutto eccentrica rispetto al reato per cui è condanna, ossia quello d’inottemperanzaall'ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione(nella specie, della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno);rilevato del pari non devoluto il quinto motivo nella parte concernente l’invocatoriconoscimento dei benefici di legge e, segnatamente, la sospensione condizionale dellapena;ricordato che «É inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc.pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto deimotivi di appello» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306;

Sez. 2, n. 29707 del08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745);ritenuto che a non miglior sorte è destinato il quarto motivo che si appunta, per verorichiamando una motivazione che trova riscontro nel provvedimento impugnato, sul mancatoriconoscimento della speciale tenuità del fatto.;richiamato, invero, il principio espresso in sede di legittimità secondo cui al fine diescludere la configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazioneal reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte di soggettosottoposto a misura di prevenzione (nella specie, della sorveglianza speciale), di cui all'art.76 d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice di merito, a prescindere dell'entità della relativa somma(nella specie, pari ad euro 1.000,00), può legittimamente richiamare gli stessi presuppostidel giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all'adozione della misura diprevenzione, tenendo, altresì, conto dell'allarme sociale derivante dalla violazione delleprescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, in considerazione dell'interesse pubblicocostituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione;ritenuto che, pertanto, la sentenza abbia fatto corretta applicazione di detto principio,laddove ha ritenuto che l'importo (peraltro neppure così modesto) della somma non fosseelemento rilevante nel senso del riconoscimento del beneficio, argomentando in termini chequesta Corte, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame, ha giudicatocongruo e conforme a diritto in quanto fondato sulla considerazione dell'interesse pubblicocostituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione, nonmancando di valorizzare (p.

3) anche la condotta del condannato che non si è neppureadoperato per tentare forme alternative di adempimento (quali dilazioni, rateizzazioni ovverooffrendo garanzie sostitutive);ritenuto che del pari inammissibile è il motivo, del tutto aspecifico e reiterativo, in puntodi dosimetria e di ribadito diniego delle circostanze generiche, poiché il Giudice di secondogrado (p.

4) ha ben chiarito le ragioni a fondamento della decisione,in una materia nellaquale il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimentiinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n.28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA