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Ordinanza — n. 11648/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for parole permission due to lack of critical reflection on past crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11648/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a parole permission request. The applicant argued he lacked critical reflection on his past, but the court found the lower tribunal correctly noted his claim of being 'trapped' by police rather than genuine remorse. The decision rests on the established legal principle that a lack of critical revision of past deviant behavior precludes the absence of social danger required for parole.

Regesto Legislator

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Art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354; In the context of verifying the absence of social danger, the lack of elements indicating a critical revision of past deviant behavior must be considered negatively.

Parole chiave

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parole permission critical reflection social danger re-socialization inadmissible appeal penitentiary treatment discretionary power credito lombard

Disposizioni normative citate

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Art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias
Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo
Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv.
Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, Patacchiola
Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, Savio
Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso
Sez. 1 n. 27118 del 23/07/2020, Meneghetti
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Lombardi Diego,nato a Foligno il 06/02/1954avverso l'ordinanza del 22/10/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Diego Lombardi ricorre avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale ilTribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto con cui,il24 settembre 2024, il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva respinto larichiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio1975, n. 354 (Ord.

Pen) e denuncia l’erroneità dell’affermazione del giudice specializzatosecondo cui l'istante non avesse raggiunto una adeguata presa di coscienza del propriovissuto criminale, ancorando la conferma del rigetto a un’asserita mancanza di revisionecritica;ricordato che il giudice, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessipremio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza delpermesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, lasussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilitàdel beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenzadi sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione diinteressi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del09/04/2018, Corrias, Rv. 273608;

Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311);ritenuto che il Giudice specializzato, nel caso in esame, da un canto ha dato articolatoconto del vissuto criminale del condannato e, dall’altro, ha spiegato, con argomenti diassoluta solidità, come difettassero i requisiti che condizionano il rilascio del permessopremio e che fosse necessaria la prosecuzione dell'osservazione intramuraria, a tal finevalorizzando la circostanza che l'istante – secondo la descrizione fattane dall’equipe – puravendo osservato un contegno adesivo al trattamento penitenziario, avesse scarsamenteriflettuto sul proprio passato deviante, affermando di essere stato “incastrato” dalle Forze dipolizia;richiamato, al riguardo, il consolidato e condiviso indirizzo interpretativo secondo cuinel contesto della verifica dell'assenza di pericolosità sociale deve tenersi conto, in sensonegativo, della mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregressocomportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv.269195;

Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173; Sez. 1, n. 5430 del25/01/2005, Liso, Rv. 230924; Sez. 1 n. 27118 del 23/07/2020, Meneghetti, non mass.) eritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata, ispirandosi a una prudenzaeffettivamente giustificata non solo dalla perdurante pericolosità del condannato, ma daglievidenziati negativi aspetti personologici, riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare,mediante un opportuno supplemento di osservazione, l'effettività del ravvedimento; ciò che ilTribunale ha fatto;ritenuto, a fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibratadelibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pone in una prospettiva di meraconfutazione, volta a esaltare le circostanze allegate in sede di reclamo, delle quali ilTribunale di sorveglianza ha dato atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nellasituazione data, l'accoglimento della richiesta di permesso premio, che – va ribadito – è statadisattesa nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza esulla scorta di un apparato motivazionale esente da deficit razionali e saldamente ancoratoalle emergenze istruttorie;rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11648/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3328/2026PAOLA MASI CC - 26/02/2026EVA TOSCANI - Relatore - R.G.N. 37899/2025GIOVANBATTISTA TONAMARCO MARIA MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Lombardi Diego,nato a Foligno il 06/02/1954avverso l'ordinanza del 22/10/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Diego Lombardi ricorre avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale ilTribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto con cui,il24 settembre 2024, il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva respinto larichiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio1975, n. 354 (Ord.

Pen) e denuncia l’erroneità dell’affermazione del giudice specializzatosecondo cui l'istante non avesse raggiunto una adeguata presa di coscienza del propriovissuto criminale, ancorando la conferma del rigetto a un’asserita mancanza di revisionecritica;ricordato che il giudice, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessipremio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza delpermesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, lasussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilitàdel beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenzadi sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione diinteressi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del09/04/2018, Corrias, Rv. 273608;

Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311);ritenuto che il Giudice specializzato, nel caso in esame, da un canto ha dato articolatoconto del vissuto criminale del condannato e, dall’altro, ha spiegato, con argomenti diassoluta solidità, come difettassero i requisiti che condizionano il rilascio del permessopremio e che fosse necessaria la prosecuzione dell'osservazione intramuraria, a tal finevalorizzando la circostanza che l'istante – secondo la descrizione fattane dall’equipe – puravendo osservato un contegno adesivo al trattamento penitenziario, avesse scarsamenteriflettuto sul proprio passato deviante, affermando di essere stato “incastrato” dalle Forze dipolizia;richiamato, al riguardo, il consolidato e condiviso indirizzo interpretativo secondo cuinel contesto della verifica dell'assenza di pericolosità sociale deve tenersi conto, in sensonegativo, della mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregressocomportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv.269195;

Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173; Sez. 1, n. 5430 del25/01/2005, Liso, Rv. 230924; Sez. 1 n. 27118 del 23/07/2020, Meneghetti, non mass.) eritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata, ispirandosi a una prudenzaeffettivamente giustificata non solo dalla perdurante pericolosità del condannato, ma daglievidenziati negativi aspetti personologici, riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare,mediante un opportuno supplemento di osservazione, l'effettività del ravvedimento; ciò che ilTribunale ha fatto;ritenuto, a fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibratadelibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pone in una prospettiva di meraconfutazione, volta a esaltare le circostanze allegate in sede di reclamo, delle quali ilTribunale di sorveglianza ha dato atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nellasituazione data, l'accoglimento della richiesta di permesso premio, che – va ribadito – è statadisattesa nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza esulla scorta di un apparato motivazionale esente da deficit razionali e saldamente ancoratoalle emergenze istruttorie;rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIAP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA